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REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 1 Oggetto, principi e finalità
1. Il presente regolamento , in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge, in particolare, dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto, ed in applicazione dei criteri generali definiti con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 8 del 22.12.2003, disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ Unione Alto Verdura e Gebbia.
2. Al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l’efficacia, l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione amministrativa, razionalizzando il costo della stessa, l’Amministrazione Unionale, nell’ambito della propria autonomia, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici.

Art. 2 Indirizzo politico-amministrativo e controllo
1. L’attività di indirizzo politico - amministrativo consiste nella selezione di valori e nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa e nell’allocazione di quote del bilancio alle strutture competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi.
2. L’attività di controllo consiste:
-nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dell’ufficio;
-in una verifica della coerenza dell’azione amministrativa e in un monitoraggio circa la conformità dell’andamento dell’attività dei responsabili di settore e delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive.
3. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e valutazioni.

Art. 3 Attività di gestione: funzioni e responsabilità
1. L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale.
2. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l’attività di gestione, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. e) del D.lg 267/2000 e dell’art. 11, comma 2, del presente regolamento, è attribuita ai responsabili dei settori o aree, degli uffici e dei servizi, che sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati.
3. Le attività di gestione sono esercitate ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 3 bis, della legge 142/90 e s.m.i., di norma, mediante determinazioni, proposte, relazioni, referti, pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, verbalizzazioni, atti di diritto privato, operazioni, misure e altri atti amministrativi.

Art. 4 Organizzazione dell’Unione
1. Lo schema organizzativo e la dotazione organica sono di competenza del Consiglio Direttivo.
2. Per dotazione organica del personale si intende la dotazione complessiva dei posti suddivisi secondo il sistema di classificazione professionale di cui alle norme contrattuali vigenti.
3. La definizione della dotazione organica risponde a criteri di economicità, in relazione alla programmazione delle attività dell’Ente e dei fabbisogni del personale ed è modulata sulla base di un periodico monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti.
4. La dotazione organica può essere rideterminata, altresì, in seguito alla rilevazione dei carichi di lavoro disposta con deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell’Amministrazione ; individua e descrive i centri di responsabilità organizzativa e le funzioni generali delle strutture.
6. La massima flessibilità e modularità dell’architettura organizzativa costituiscono la garanzia del costante adeguamento della azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.
7. Lo schema organizzativo dovrà tenere conto che:
- l’Unione è un ente a sistema aperto e la sua struttura organizzativa deve garantire il massimo grado di interazione con il contesto socio- politico-economico -istituzionale locale, regionale, nazionale;
- l’Unione persegue, anche mediante forme organizzative nuove e sperimentali, il massimo sviluppo della partecipazione dei cittadini al governo dell’associazione;
- l’Unione si articola in strutture organizzative che si identificano per gli obiettivi, gli scopi, e le finalità che le caratterizzano;
- è indispensabile la massima integrazione operativa e strategica delle strutture politiche e burocratiche;
8. Nell’ambito della struttura dell’organigramma, ai responsabili di settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, lett. e) della legge 142/90, viene riconosciuta, tra l’altro, la possibilità di :
- definire ed assegnare le responsabilità dei procedimenti e i compiti agli operatori degli uffici e dei servizi ;
- modificare le procedure interne, le modalità di espletamento e gli orari del servizio del personale, ecc. ecc.
9. Compete al Presidente la nomina di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 5 Struttura organizzativa. Ordinamento e funzioni dei settori e dei servizi
1. Giusta quanto disposto negli artt. 28 e 29 dello Statuto, l’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni aderenti.
2. La dotazione organica è costituita dal personale comandato dai Comuni e, ove occorra, anche da personale con incarico di prestazione professionale di diritto privato.
3. L’Unione prioritariamente si avvale dell’opera del personale dei singoli Comuni aderenti secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 29 dello Statuto.
4. Può essere assunto personale esterno a tempo determinato con contratti al di fuori della dotazione organica.
5. Possono essere conferiti incarichi ad alto contenuto di professionalità al fine di conseguire obiettivi specifici e di maggiore funzionalità, ai sensi dell’art. 13 della LR 7/1992 e s.m.i., previsti dall’art. 51, comma 7, della L. 142/1990, introdotto nell’ordinamento siciliano dall’art. 1, comma 1, lettera h, della L.R. 48/1991, nonché dall’art. 7, comma 6, del D.lgs 29/1993 e s.m.i..
6. Il ricorso a collaborazioni esterne è consentito per esigenze a cui l’Unione non può far fronte con proprio personale, sia in termini qualitativi che quantitativi.

Art. 6 Struttura organizzativa
La struttura organizzativa dell’Unione è articolata in:
1.  Direzione Generale, Settori, Servizi, Uffici e/o Unità operative, Uffici speciali/Progetti
2. La Direzione Generale ( facente capo al Direttore Generale, se nominato, o in mancanza al Segretario dell’Unione) rappresenta l’unità di vertice gerarchico della struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità complessiva di attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, nonché di sovrintendere alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il settore rappresenta l’unità di primo livello della struttura organizzativa, a cui fa capo la responsabilità di presidiare un’area funzionale ben definita, attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I settori sono costituiti in modo da garantire l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dell’Unione.
4. Il settore costituisce il riferimento organizzativo principale per :
a) la pianificazione degli interventi, la definizione e l’assegnazione dei programmi di attività
b) l’assegnazione delle risorse ( obiettivi e budget )
c) la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell’attività ( controllo )
d) lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione ( qualità dei servizi )
e) il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni organizzative interne.
f) le interazioni con la Direzione Generale e gli organi di governo dell’ente.
5. I servizi e le unità operative rappresentano suddivisioni interne ai Settori definibili con la massima flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili. Non necessariamente ogni unità operativa deve dipendere da un servizio essendo possibile una relazione gerarchica diretta con il settore o la Direzione Generale, a seconda delle esigenze dei programmi e degli obiettivi.
6. I settori si dividono in servizi con funzioni strumentali - servizi di staff - per l’esercizio delle attività di supporto dell’intera amministrazione unionale - e servizi con funzioni finali - servizi di line -, per l’esercizio delle attività di produzione ed erogazione dei servizi finali alla cittadinanza.
7. In relazione alle esigenze dell’ente è possibile prevedere una articolazione temporanea di attività e di risorse, con una scadenza temporale definita, finalizzata alla realizzazione di progetti speciali.
8. La Polizia Locale nell’espletamento delle funzioni di polizia opera alle dirette dipendenze del Presidente.
Sono fatti salvi tutti i rapporti con il Segretario Unionale e/o con il Direttore Generale, ove nominato, e con il Responsabile del Settore che attengono alle funzioni di gestione amministrativa del servizio, ai sensi delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
9. I settori e servizi in cui si articola l’organizzazione dell’ente sono indicati nell’organigramma ( all. A ) e nel prospetto riguardante la dotazione organica ( all. B ).
10. L’organigramma e la dotazione organica sono da intendersi come previsione iniziale minima del contingente di personale, necessaria per il funzionamento dell’Ente, a cui può essere chiamato a farne parte, alla bisogna, tutto il personale dipendente dei diversi Comuni che aderiscono all’Unione, su deliberazione del Consiglio Direttivo da assumersi su proposta del responsabile di settore o di servizio.

Art. 7 Uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo
1. Il Presidente, al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, può istituire, nominandone direttamente i componenti, uffici e servizi alle sue dirette dipendenze, quale l’ufficio di gabinetto e la segreteria particolare.
2. La dotazione organica di tali uffici può essere costituita da personale dipendente dell’ente, ovvero, purché l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 504/92, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato amministrativo. Salvo espressa proroga, il contratto a tempo determinato si intende risolto di diritto decorsi 15 giorni dalla cessazione del mandato da parte del Presidente per qualsiasi causa.
3. Il personale di questi uffici o servizi è posto, a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Ai responsabili dell’Ufficio di gabinetto e Segreteria particolare di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere attribuite la gestione diretta delle spese di rappresentanza, di quelle per la partecipazione a convegni ed iniziative simili di Presidente e componenti del Consiglio Direttivo, , nonché delle spese per la gestione degli uffici propri e di quelli degli amministratori di riferimento.
5. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere individuate altre strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo .
6. La responsabilità di queste strutture, per obiettivi determinati, può essere affidata anche a collaboratori esterni , ai sensi dell’art. 51, comma 7, della legge 142/90.

Art. 8 Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) è la struttura organizzativa dell’ente deputata prioritariamente alla rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione dei cittadini.
Le rilevazioni dell’URP riportate in reports periodici dell’attività, costituiscono base per la formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.
2. Oltre alle altre competenze previste dalla legge o dalla normativa dell’amministrazione, compete all’URP:
a) rispondere a domande e fornire informazioni sull’attività generale dell’amministrazione;
b) fornire la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande;
c) informare ed orientare sulle modalità di accesso ai servizi;
d) dare informazioni in ordine alle procedure da seguire per i diversi procedimenti, ai tempi, ai responsabili dei procedimenti e a tutto quanto attiene all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici e dei servizi;
e) consentire la presa di visione o il rilascio di copia degli atti e dei documenti direttamente accessibili;
f) indirizzare il richiedente al responsabile del procedimento per 1’accesso alle altre informazioni e dati;
g) consentire 1’accesso alle banche dati;
h) informare in ordine alle garanzie, alle forme di ricorso, agli strumenti di tutela giurisdizionale che i cittadini possono esercitare per la tutela dei propri diritti ed interessi;
i) organizzare un archivio automatizzato delle richieste di accesso. I dati contenuti nell’archivio automatizzato verranno elaborati e dovranno essere riprodotti in una relazione periodica sull’effettività del diritto all’informazione dell’amministrazione unionale.
Presso l’URP devono essere disponibili:
- la guida dei servizi;
- il principale materiale informativo prodotto dall’amministrazione;
- gli atti normativi, gli atti amministrativi e tutte le altre deliberazioni e determinazioni dell’amministrazione, i moduli per l’esercizio del diritto di accesso, per la presentazione di domande, istanze e per l’avvio dei procedimenti
4. I rapporti tra i responsabili e l’URP devono essere improntati al criterio di effettiva comunicazione interna e necessitano di uno stretto rapporto informativo e collaborativo tra i responsabili dei settori e L’URP stesso finalizzato alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti.

Art. 9 Indirizzi generali in merito alla nomina e revoca del Direttore Generale
L’incarico di Direttore Generale può essere conferito ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 dello Statuto.

Art. 10 Compiti e funzioni del Direttore Generale
1.Il Direttore Generale è preposto alla direzione complessiva dell’Unione. Ad esso rispondono i dirigenti/responsabili nell’esercizio delle loro funzioni. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dell’Unione.
2. Le funzioni di Direttore Generale sono disciplinate dall’art. 51-bis della legge 142/90, dallo Statuto, dal presente regolamento e definite nel provvedimento di nomina o di conferimento.
3. Il Direttore Generale è incaricato di:
- attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, avvalendosi direttamente dei responsabili e di tutte le strutture dell’ente
- sovrintendere alla gestione generale dell’ente assicurando il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia
- predisporre il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 40, comma 2, lett.a), del d.lgs. 77/95
- formulare la proposta di piano esecutivo di gestione ( PEG ) , previsto dall’art. 11 del d.lgs. 77/95, con il concorso del settore/servizio economico finanziario e con il contributo delle strutture di coordinamento dell’ente ( Comitato PEG , ove istituito).
Il Direttore Generale, in particolare, può essere incaricato di :
a) formulare proposte al Presidente ed al Consiglio Direttivo ai fini della elaborazione di atti di indirizzo e controllo politico amministrativo ( e di tutti gli atti di competenza degli organi collegiali e del Presidente);
b) esprimere il parere, facoltativo, sul conferimento degli incarichi dirigenziali o di responsabilità degli uffici o dei servizi;
c) coordinare e sovrintendere alla azione dei responsabili di settore ( che ad esso sono subordinati nell’esercizio delle loro funzioni ) per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, verificando la congruenza dei piani di attività dei medesimi rispetto al perseguimento degli obiettivi e proponendo al Consiglio Direttivo la variazione degli obiettivi e/o delle risorse loro attribuite per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
d) definire gli interventi e gli strumenti necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi, anche mediante l’individuazione di forme alternative di gestione;
e) effettuare l’analisi organizzativa delle funzioni e formulare la proposta di allocazione delle stesse in ragione della omogeneità e complementarietà delle attribuzioni;
f) formulare la proposta dei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la proposta di schema organizzativo in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo;
g) definire il piano delle assunzioni e delle mobilità del personale, secondo le decisioni, gli obiettivi e i programmi del bilancio preventivo e del Peg, ove adottato;
h) presentare proposte in materia di orari di servizio e di apertura al pubblico per assicurare l’esercizio costante del potere di coordinamento del Presidente, ai sensi dell’art. 36, comma 3 della legge 142/90.
i) gestire, su delega del Presidente, le relazioni sindacali e sovrintendere e coordinare l’azione dei responsabili con specifico riguardo alle loro relazioni sindacali, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento;
j) presentare la valutazione dei risultati ottenuti dai responsabili nel corso della gestione e proporre al Presidente l’adozione di misure sanzionatorie a carico degli stessi per mancato ottenimento dei risultati .
k) verificare e controllare l’attività dei responsabili , anche mediante l’esercizio delegato dal Presidente del potere di sostituzione, ai sensi dell’art. 27, pronunciare la decadenza o la sospensione dal servizio dei responsabili di servizio in presenza di sentenze o di procedimenti penali;
l) proporre l’adozione di misure organizzative idonee a consentire la rilevazione, l’analisi e la valutazione dei costi e dei rendimenti dell’attività, della gestione e delle decisioni amministrative;
m) proporre al Presidente e al Consiglio Direttivo, sulla base delle indicazioni dei responsabili, la promozione, resistenza, conciliazione e transazione nelle liti;
n) definire, in sinergia con la direzione delle società ( a qualsiasi titolo partecipate ), aziende speciali, istituzioni, le proposte di progetti e programmi strategici di sviluppo;
o) esercitare ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento, dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
4. Per l’esercizio delle sue competenze il direttore generale si avvale direttamente delle dotazioni di beni strumentali, oltreché di tutti gli uffici e servizi dell’Unione.

Art. 11 Segretario Unionale
1. Il Segretario Unionale viene nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il Segretario Unionale, oltre ai compiti e alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
3. Al Segretario Unionale spettano la sovrintendenza sullo svolgimento delle funzioni e il coordinamento delle attività dei dirigenti, nell’ipotesi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato.
4. Ai sensi dell’art. 32, comma 12, dello Statuto , il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo , può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Unionale.
5. Il provvedimento di nomina di cui al comma precedente stabilisce la durata, i compiti, le funzioni del Segretario-Direttore Generale, prevedendo, altresì, la possibilità di integrare il trattamento economico del medesimo con una indennità ad personam , modificabile anche in rapporto ai risultati conseguiti, tenuto conto di quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, od in mancanza ( o ad integrazione ) secondo i criteri e le modalità definite dal Consiglio Direttivo.
6. Al Segretario Unionale, in caso di mancata nomina del Direttore Generale o in caso di sua assenza o impedimento, spettano tutti i compiti e le funzioni previste in capo al medesimo.

Art. 12 Vice Segretario Unionale
1. La funzione di Vice Segretario, ai sensi dell’art. 31 dello statuto, è attribuita dal Presidente ad uno dei Vice Segretari comunali dei comuni dell’Unione.
2. Al Vicesegretario competono compiti di collaborazione con il Segretario e/o Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni , oltreché la sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento.
3. Al Vice Segretario Unionale, per le giornate di effettiva sostituzione, compete la corresponsione della differenza di trattamento tabellare rispetto al trattamento economico del Segretario.

Art. 13 Comitato di coordinamento generale
1. E’ organo di impulso, filtro e verifica della coerenza programmatica dell’attività complessiva della struttura operativa dell’ente rispetto agli indirizzi politici.
2. Il Comitato concorre con attività istruttorie, di analisi e di proposta, alla formazione degli atti generali di indirizzo , dei piani, dei programmi e dei progetti ed elabora , in seguito alla definizione degli obiettivi , i piani di attuazione ai quali dovranno uniformarsi i settori e servizi.
3 Il Comitato è presieduto dal Presidente o da uno dei componenti del Consiglio Direttivo all’uopo delegato, ed è composto dal Direttore Generale , e dai responsabili dei settori.
In caso di trattazione di specifiche tematiche, può essere integrato da esperti esterni.
4. Il Comitato, in relazione alla trattazione di problemi e materie di carattere specificamente settoriale, può riunirsi in seduta ridotta con la partecipazione dei soli settori/servizi interessati.

Art.14 Conferenza dei responsabili di settore
1. Al fine di garantire il coordinamento tecnico dell’attività direzionale, in particolare in relazione all’attuazione di programmi di lavoro intersettoriali, è istituita la Conferenza dei responsabili di settore.
2. La conferenza è presieduta dal Direttore Generale ed è composta dai responsabili di settore .
3. La conferenza si riunisce in seduta ridotta o tematica in relazione alla trattazione di materie di specifica competenza intersettoriale.
4. Le modalità di funzionamento e di attuazione delle decisioni della Conferenza sono stabilite dal Direttore Generale.

Art. 15 Servizio di controllo interno
1. Il servizio di controllo interno è un organo tecnico e consultivo, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti ( quantità e qualità dei servizi offerti ), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità dell’organizzazione, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Il servizio propone progetti di razionalizzazione organizzativa e gestionale degli uffici e dei servizi e progetti finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi.
2. Alla direzione del servizio è preposto un collegio composto dal Direttore Generale con funzioni di presidente e da due membri esterni, scelti dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, tra esperti in tecniche di organizzazione e amministrazione, monitoraggio, valutazione e controllo di gestione, finanza e contabilità locale, gestione del personale.
3. Il servizio opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura, risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo, può avvalersi delle strutture e personale unionale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici. Riferisce periodicamente sui risultati della attività agli organi di governo. Il funzionamento, l’organizzazione del servizio sono disciplinati con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. Il servizio stabilisce annualmente , anche su indicazione del Presidente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull’attività amministrativa.
5. Il servizio opera anche come nucleo di valutazione. Gli elementi di riferimento per la valutazione dei responsabili, con riferimento ai programmi, agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle priorità degli organi di governo, terranno conto, in particolare:
• della dimensione quantitativa dell’organizzazione gestita, in termini di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali ;
• della complessità dell’organizzazione gestita: standardizzabilità delle attività, variabilità, tensione, innovazione del contesto di riferimento, grado di interrelazione e livello di interdipendenza con le strutture organizzative interne, relazioni con l’utenza ;
• delle responsabilità giuridiche, gestionali di risultato;
• della propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all’innovazione ( di servizio o di processo ).
6. La valutazione negativa comporta, su proposta del Direttore Generale, l’applicazione delle misure previste dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza del comparto.

Art. 16 Uffici speciali : staff tecnici di progetto
1. Il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Generale, può deliberare l’istituzione di uffici speciali per la realizzazione di particolari programmi e progetti anche a carattere interdisciplinare, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o di natura sperimentale, per lo svolgimento di studi od elaborazioni di rilevante entità o complessità.
2. La deliberazione istitutiva determina indirizzi, obiettivi, risultati attesi, risorse finanziarie, strumentali e di personale, responsabilità e durata dell’ufficio speciale.
3. Gli uffici cessano la propria attività alla scadenza dei termini predeterminati con l’atto di istituzione e, in ogni caso, con l’adempimento dei compiti affidati.

Art. 17 Competenze e funzioni generali dei responsabili di settore
1. I responsabili di settore si differenziano tra loro in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di posizione organizzativa e di risultato.
La ricognizione, l’istituzione delle posizioni organizzative «dirigenziali», nonché la graduazione delle loro funzioni è effettuata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.
2. Le attribuzioni dei responsabili sono definite dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e dagli atti degli organi di governo dell’ente.
I responsabili, in conformità all’indirizzo politico-amministrativo stabilito dagli organi di governo, alla cui formazione collaborano, negoziano le risorse (Peg) ne garantiscono la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria , mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa, organizzazione di risorse umane, strumentali, di servizio e l’adozione di atti, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
4. Oltre ai poteri generali di gestione del personale loro assegnati, ai responsabili di settore compete, tra l’altro:
a) la presidenza delle commissioni di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione di contratti, convenzioni o atti in sui sia interessato l’Ente;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di Amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) l’individuazione dei responsabili di procedimento;
i) l’attribuzione del trattamento accessorio al personale loro assegnato;
j) l’attribuzione delle mansioni superiori nei casi previsti dalla normativa;
k) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei singoli e della unità organizzativa nel suo complesso;
l) la concessione di ferie, permessi, aspettative e stipula di contratti di lavoro;
m) la contestazione degli addebiti, l’istruttoria e l’irrogazione della sanzione, nell’ipotesi in cui la sanzione da applicarsi sia quella del rimprovero verbale o della censura; in ogni altra ipotesi, la segnalazione del fatto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
5. Le funzioni di responsabile di settore sono attribuite con incarico da conferirsi con il procedimento e secondo i criteri di cui all’art. 19.

Art. 18 Responsabilità e valutazione dei responsabili di settore ( dirigenti )
1. I responsabili di settore nell’esercizio delle funzioni loro assegnate sono gerarchicamente subordinati al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Unionale.
2. Le funzioni e le responsabilità sono definite , in via generale, dall’art. 3 oltreché dall’art. 16 del presente regolamento. I responsabili di settore, in particolare, rispondono:
• dell’osservanza e dell’attuazione degli indirizzi degli organi di governo,
• dell’osservanza e dell’attuazione delle disposizioni impartite dal Direttore Generale
• del raggiungimento degli obiettivi fissati,
• del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in relazione anche alle decisioni di natura organizzativa e gestionale del personale, del buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
3. I risultati dell’attività dei responsabili sono accertati dal nucleo di valutazione.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun responsabile presenta al Direttore Generale, un report illustrativo dei risultati raggiunti nell’anno precedente e il programma operativo per l’anno in corso.

Art. 19 Conferimento degli incarichi di responsabile di settore ( dirigente )
1. Gli incarichi di responsabilità di direzione di settore sono conferiti dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e il Direttore Generale, a dirigenti o funzionari dell’ente, dirigenti o funzionari di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, o a soggetti esterni dotati di requisiti di professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere e valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni.
2. Nell’assegnazione degli incarichi si dovrà osservare il principio di correlazione tra le caratteristiche dei programmi da attuare, i servizi da svolgere e i requisiti soggettivi dei soggetti di cui al comma precedente. Potrà, inoltre, essere osservato il criterio della rotazione.
3. Gli incarichi di responsabilità hanno, di norma, ad oggetto:
a) la direzione di settore ( o di più settori ), di servizi, di uffici, di programmi, di progetti speciali,
b) la progettazione, la consulenza, lo studio, la ricerca,
c) lo svolgimento di compiti di alta specializzazione ( ivi comprese le specializzazioni che comportano l’iscrizione in albi ),
d) lo svolgimento di compiti di funzione ispettiva, di controllo e vigilanza
4. Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili . La durata dell’incarico non può eccedere, in ogni caso, il mandato amministrativo del Presidente in carica al momento della loro assegnazione, salvo esplicita proroga.
In caso di copertura del posto con contratto a tempo determinato, sia esso di diritto pubblico o di diritto privato, non potrà comunque essere di durata superiore a tre anni.
5. Il Presidente, in relazione ad esigenze organizzative o produttive ( servizi ), al raggiungimento di determinati risultati o alla formulazione di specifici piani e programmi da realizzare, modifica la definizione e specificazione degli incarichi. Il Presidente può affidare la responsabilità anche di più settori ad un solo responsabile di settore.

Art. 20 Sostituzioni dei responsabili di settore ( dirigenti ). Assenze
1. In caso di assenza o impedimento prolungati di un responsabile di settore ( dirigente ) incaricato di una funzione di direzione, il Presidente, su proposta del Direttore Generale ( o Segretario Unionale ), può provvedere all’attribuzione temporanea delle funzioni ad un funzionario ovvero al conferimento della reggenza ad altro responsabile (dirigente) in possesso dei requisiti professionali richiesti.
2. I responsabili ( dirigenti ) informano il Direttore Generale in merito all’utilizzo delle proprie assenze retribuite, con la specificazione delle relative sostituzioni.
3. Per motivate esigenze di servizio il Direttore Generale, il Presidente, o il componente del Consiglio Direttivo di riferimento possono differire, interrompere o sospendere i periodi di ferie dei dirigenti.

Art. 21 Revoca
1. Gli incarichi di responsabile di settore o dirigenziali potranno essere revocati dal Presidente in presenza dei presupposti di cui all’art.51, comma 6, della legge 142/90 e s.m.i..

Art. 22 Le determinazioni
1. I provvedimenti di competenza dei responsabili di settore (dirigenti) assumono la denominazione di determinazioni.
2. Presso ogni settore viene effettuata la registrazione cronologica delle determinazioni dei responsabili (dirigenziali).
3. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che la sottopone al responsabile (dirigente) competente per l’approvazione.
La determinazione non comportante impegno di spesa diviene esecutiva per effetto della sottoscrizione da parte del responsabile (dirigente) competente.
4. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario, il quale, di norma, apporrà il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria entro tre giorni dalla trasmissione dell’atto.
Le modalità di espressione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario sono stabilite dal regolamento di contabilità.
5. Le determinazioni comportanti impegno di spesa divengono esecutive per effetto dell’apposizione del visto di cui al comma 4.
6. Le determinazioni vengono pubblicate all’albo pretorio dell’ente e dei comuni dell’Unione, per quindici giorni consecutivi.

Art. 23 Le deliberazioni
1 Le proposte di deliberazione sono predisposte dal responsabile del procedimento e sottoposte all’esame del responsabile di settore, tenuto conto degli indirizzi e delle direttive del Presidente e del componente del Consiglio Direttivo di riferimento.
2. Sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 142/90, recepito in Sicilia dall’art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/1991, nel testo quale risulta sostituito dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile.
I pareri devono essere resi entro due giorni dalla data in cui sono richiesti. Nei casi d’urgenza detto termine può essere ridotto con riguardo al caso.
3. I pareri di competenza del Revisore dei conti sulle proposte di variazioni di bilancio vengono espressi, di norma, entro due giorni dalla richiesta.
4. L’espressione del parere previsto da parte delle commissioni consiliari deve avvenire, di norma, entro otto giorni dalla richiesta.

Art. 24 Informazione sugli atti. Rapporti dei responsabili con il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
1. Le proposte di deliberazione di competenza dell’Assemblea dell’Unione sono presentate, prima della loro iscrizione all’o.d.g. delle sedute, al Presidente dell’Unione.
2. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Direttivo sono presentate all’approvazione dell’organo previa adeguata informazione al Presidente e/o ai componenti del Consiglio Direttivo di riferimento, nel caso in cui attengano progetti e programmi ad essi affidati.
3. Prima della pubblicazione, le determinazioni vengono inviate in copia all’ufficio contratti/segreteria.
4. Al fine di consentire un adeguato monitoraggio e controllo sull’attività amministrativa, il Consiglio Direttivo può richiedere l’allegazione all’o.d.g. delle sedute di un fascicolo contenente elenco e copia delle determinazioni adottate dai responsabili.
5. I provvedimenti amministrativi di competenza dei responsabili di cui alla lett. f), dell’art. 51, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i. devono essere assunti previa adeguata informazione al Presidente e/o al componente del Consiglio Direttivo delegato.

Art. 25 Rapporti dei responsabili (dirigenti) con l’Assemblea dell’Unione e le commissioni.
1. I responsabili ( dirigenti ) partecipano, su richiesta del Presidente, del componente del Consiglio Direttivo di riferimento, del Consiglio Direttivo o del/i consigliere/i , alle riunioni dell’Assemblea Unionale e delle commissioni.
2. Le modalità dei rapporti e della partecipazione sono definiti nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.


Art. 26 Avocazione, sospensione e intervento sostitutivo.
1. Gli atti di competenza dei responsabili ( dirigenti ) sono definitivi.
2. Il Direttore Generale esercita il potere di avocazione sugli atti di competenza dei responsabili (dirigenti), per particolari motivi di necessità ed o urgenza. Il provvedimento di avocazione può prevedere che gli atti avocati siano comunicati al servizio di controllo interno.
3. Il Presidente, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere l’esecuzione di atti di competenza dei dirigenti.
4. In caso di inerzia o di ritardo da parte di un responsabile, il Presidente può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l’inerzia permanga, o in caso di inosservanza di direttive degli organi di governo del Comune o di motivato pregiudizio per l’interesse pubblico, il Presidente può conferire le funzioni di specie al Direttore Generale.
5. Il provvedimento di cui al comma precedente viene inviato, a scopo di conoscenza, al Servizio di controllo interno, il quale, esaminati i motivi e le ragioni dell’esercizio del potere sostitutivo, valuterà il comportamento del responsabile e procederà all’accertamento di eventuali responsabilità .
6. Il Presidente può esercitare i poteri di sospensione e di intervento sostitutivo anche nei confronti degli atti di competenza del Direttore Generale.

Art. 27 Limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica. Dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell’area direttiva.
1. Ai sensi dell’art. 51, comma 5-bis della legge 142/90 e s.m.i. possono essere instaurati, al di fuori della dotazione organica, mediante apposito contratto di diritto privato, in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, rapporti di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale: dirigenziale, di alta specializzazione, e direttivi (Funzionari ed Istruttori Direttivi).
A tali assunzioni provvede il Presidente con chiamata diretta intuitu personae. Il conferimento dell’incarico avviene ai sensi dell’art. 19.
2. I contratti di cui al comma 1, non possono essere stipulati in misura superiore al 5% della dotazione organica complessiva.
3. Il personale dirigenziale assunto mediante tale contratto deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ( diploma di laurea e professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni o in altre attività professionali di particolare qualificazione ).
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, comma 3 e ss. del presente regolamento: la durata, il trattamento economico e la risoluzione di diritto del contratto sono disciplinati dall’art. 51, comma 5-bis e comma 6 della legge 142/90 e s.m.i..

Art. 28 Conferimento incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità
1. Il Presidente può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ed incarichi ad esperti di provata competenza per il conseguimento di obiettivi determinati.
2. Il ricorso a tali incarichi può essere effettuato, di norma, per attività specifiche, determinate e tendenzialmente a carattere non continuativo, a cui l’Ente non può far fronte con personale proprio, quali, ad esempio:
a) attività ad alto contenuto di professionalità giuridico-amministrativa, scientifica, tecnica, culturale ed artistica;
b) direzione o coordinamento di progetti speciali a tempo determinato.
3. Gli incarichi possono essere conferiti, in particolare, a:
a) professionisti iscritti agli albi tenuti dagli Ordini professionali;
b) persone o società professionalmente impegnate in attività di particolare qualificazione connesse alla specificità delle prestazioni richieste;
b) persone impegnate in attività di particolare qualificazione cui è notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
c) dirigenti, funzionari, dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano acquisito una specifica competenza riguardo alla specificità delle prestazioni richieste;
d) docenti o ricercatori universitari;
e) Università e loro strutture organizzative interne od associate.
4. Nella convenzione tra l’Unione ed il soggetto incaricato, saranno indicati:
a) gli elementi giustificativi della scelta;
b) l’obiettivo o gli obiettivi da realizzare;
c) la durata della collaborazione (che non potrà eccedere, in ogni caso, la durata del mandato del Presidente al momento del conferimento, salvo proroga del subentrante);
d) il corrispettivo previsto;
e) le modalità di espletamento della collaborazione;
f) le forme di controllo su di essa.

Art. 29 Comandi
1. Il Consiglio Direttivo può disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato dai comuni che fanno parte dell’Unione e/o da altri Enti Pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
A detti comandi si applicano le norme di legge vigenti previste per i dipendenti degli Enti Locali e quelle vigenti per il personale civile dello Stato.
2. La richiesta di personale ad altri Enti Pubblici può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti propri.
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione Unionale, può essere disposto il comando di dipendenti presso enti e aziende del settore privato. L’unione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate.

Art. 30 Contratti di formazione lavoro
1. L’Unione può avvalersi, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D. Leg.vo 29/93 e successive modificazioni, di forme contrattuali flessibili di assunzione di personale previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa.
2. In attesa di apposita definizione contrattuale, l’Unione si avvale della possibilità di stipulazione di contratti di formazione e lavoro, attraverso la regolamentazione di cui agli articoli seguenti.

Art. 31 Procedure
1.Il Consiglio Direttivo, con apposito atto deliberativo autorizzerà i Responsabili di Settore, all’assunzione di personale con contratti di formazione lavoro, nei limiti della percentuale del 10% prevista dalla L. 449/97 art. 39 comma 18.
2. Il contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, deve essere mirato all’acquisizione di professionalità intermedie, prevedendo almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
3. Il contratto di formazione lavoro è a tempo determinato e non potrà in nessun caso trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.
4. I contratti di formazione lavoro potranno essere stipulati con l’osservanza delle seguenti clausole:
a) reclutamento di giovani tra i 18 e i 32 anni;
b) stipulazione di contratto scritto biennale di formazione e lavoro;
c) frequentare obbligatoriamente il corso di formazione/aggiornamento e perfezionamento;
d) assegnazione di una retribuzione di livello inferiore rispetto ai dipendenti di pari qualifica e profilo professionale.
5. In attesa di una specifica definizione normativa in materia per gli Enti Pubblici trovano applicazione le norme civilistiche esistenti per i contratti di formazione lavoro: art. 2 del DL 726/1984 convertito con modificazioni dalla L. 336/1984 e dall’art. 16 del DL 299/1994 convertito con modificazioni dalla legge 451/1994.


Art. 32 Selezione
1. L’avviso di selezione dovrà contenere il termine, le modalità di presentazione delle domande e la prova selettiva che il candidato dovrà sostenere.
L’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione e dei Comuni che ne fanno parte per un periodo di 10 giorni consecutivi e inviato ai Comuni limitrofi e alle organizzazioni sindacali aziendali.
2. Allo scadere del termine l’Amministrazione invita i candidati ad un colloquio individuale volto all’accertamento dell’idoneità dello stesso in relazione alla specifica professionalità.
3. La selezione è operata da un Commissario unico, identificato nel Responsabile del Settore a cui l’assunzione si riferisce.

Art. 33 Assunzione
1. L’Amministrazione provvede alla stipula del contratto di formazione lavoro, con il candidato ritenuto idoneo a seguito del colloquio.

Art. 34 Responsabilità disciplinare – Ufficio competente
1. La tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il Responsabile del Settore in cui il dipendente lavora, provvede direttamente all’istruttoria del procedimento e all’irrogazione della sanzione. Qualora la censura e il rimprovero verbale siano riferiti ai Responsabili di Settore provvede il Direttore Generale.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 comma 4 del D. Leg.vo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per l’irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale ed alla censura, è individuato nel Direttore Generale che si avvale per l’attività burocratico/amministrativa dell’Ufficio Personale e Segreteria.
4. Il Direttore Generale, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile ovvero qualora ritenga che non vi siano gli elementi per procedere, dispone l’archiviazione del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.

Art. 35 Collegio di conciliazione e di arbitrato
1. Il lavoratore al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, fermo restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, nei venti giorni successivi all’emanazione, può promuovere, anche a mezzo dell’organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato.
2. Il collegio di conciliazione e di arbitrato è composto da tre membri: uno in rappresentanza del lavoratore, uno in rappresentanza dell’ente ed uno scelto dalle parti di comune accordo tra persone di provata esperienza e competenza.
3. La parte che intende promuovere la costituzione del collegio deve inviare all’altra una lettera raccomandata A/R nella quale riassume i termini della controversia, nomina il suo rappresentante nel collegio e invita l’altra parte a procedere alla designazione del proprio. Il rappresentante dell’ente è designato con determinazione del Presidente. La parte alla quale è rivolto l’invito, ove vi aderisca, comunica per iscritto all’altra entro i successivi 10 giorni, le generalità dell’arbitro da essa designato. Nei successivi 5 giorni gli arbitri designati nominano, di comune accordo, il presidente del collegio. In caso di mancato accordo, il nominativo del presidente del collegio viene sorteggiato a cura dell’ente, a cura del responsabile del servizio personale, nell’ambito di un elenco di persone indicate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio cui il lavoratore è addetto o era addetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Il collegio svolge l’attività istruttoria con libertà di forma, raccogliendo prove testimoniali e, su istanza di parte o d’ufficio, ogni altro elemento di valutazione rilevante ai fini della decisione. Gli atti istruttori possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
5. Il collegio assegna, in ogni caso, alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.
6. La sospensione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.
7. Qualora l’ente non provvede a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione non ha effetto. Se l’ente adisce l’autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
8. Se il tentativo preliminare di conciliazione non riesce, il collegio, nella stessa udienza, sente le parti, che possono farsi assistere da persona di fiducia, nel caso del lavoratore, dall’organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, esamina i documenti dalle stesse prodotti e decide sulla controversia.
9. La decisione del collegio ha valore obbligatoria per le parti. In caso di accoglimento dell’istanza del lavoratore, il collegio può annullare la sanzione disciplinare o anche convertirla in una di minore gravità.
10. La liquidazione dei compensi degli arbitri, da determinarsi con provvedimento presidenziale, è a carico della parte soccombente in misura pari a 2/3 e le spese eventualmente sostenute per l’espletamento dell’istruttoria sono ripartite tra le parti in misura eguale.
11. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate solo con la procedura prevista nel presente articolo o con il ricorso giurisdizionale e non con la procedura prevista dall’articolo 69 bis del D.lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro, alle altre disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme regolamentari dell’Unione e dei Comuni che ne fanno parte.



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