REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI DELL'ASSEMBLEA
Articolo 1
Istituzione e funzioni
1. Allo scopo di rendere più funzionali i lavori dell’Assemblea dell’Unione
vengono istituite commissioni di Consiglieri aventi funzioni consultive,
referenti, di controllo e di indagine nelle materie di competenza
dell’Unione, sia istituzionale che delegate.
2. Esse si distinguono in permanenti e temporanee o speciali.
Articolo 2
Commissioni temporanee
1. Le commissioni temporanee o speciali possono essere costituite
dall’Assemblea ove si ravvisi la necessità di acquisire elementi di
conoscenza o di effettuare indagini su un determinato argomento o proposta.
2. Alla relativa costituzione provvede l’Assemblea su iniziativa del
Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti l’Assemblea.
La richiesta deve essere motivata ed iscritta all’odg della prima riunione
assembleare utile.
3. La composizione, l’oggetto dell’incarico, il numero dei commissari e la
durata vengono stabiliti di volta in volta dall’Assemblea su proposta della
Conferenza dei capigruppo (ove istituita).
4. La durata in carica di tali commissioni si conclude con l’esaurimento
dell’incarico e la relazione finale all’Assemblea. Esse hanno natura
eminentemente referente.
Articolo 3
Commissioni Permanenti
1. Le commissioni permanenti, svolgendo lavori preparatori che si concludono
con l’espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti, sono organismi di
consultazione sulle materie loro attribuite e perseguono lo scopo di
consentire ai Consiglieri di partecipare attivamente all’esame e
all’approfondimento delle questioni sottoposte alla deliberazione o
all’attenzione dell’Assemblea.
2. Sono costituite all’inizio di ogni tornata amministrativa e durano in
carica fino alla scadenza dell’Assemblea.
3. Al loro esame devono essere rimesse, in ogni caso, le proposte inerenti
ai provvedimenti concernenti gli atti aventi natura regolamentare. In tal
caso la commissione interessata assume le funzioni redigenti.
Articolo 4
Composizione delle commissioni permanenti
1. Ogni commissione permanente è costituita da quattro Consiglieri, in
rappresentanza di ciascuno dei quattro Comuni dell’Unione.
2. Un Consigliere può far parte di una sola commissione.
3. In caso di impedimento di un componente a partecipare alla riunione della
commissione, questi potrà essere sostituito da un altro Consigliere
appartenente sempre al medesimo Comune, previa comunicazione al Presidente
della commissione.
4. Il Presidente dell’Unione o il componente del Consiglio Direttivo
delegato per materia in via permanente o per lo specifico, assistito ove ne
sia ritenuta la necessità dai funzionari competenti, svolge le funzioni di
relatore sugli argomenti all’ordine del giorno della riunione.
6. Ogni commissione è assistita da un segretario nominato fra gli stessi
componenti, che ne cura la relativa verbalizzazione secondo quanto meglio
specificato all’art.11.
Articolo 5
Istituzione delle commissioni permanenti
1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
1ª Commissione : affari generali - personale bilancio patrimonio tributi
finanze economato – servizi demografici polizia locale commercio, industria
e artigianato servizi meccanografici ed informatici;
2ª Commissione : lavori pubblici urbanistica edilizia privata edilizia
economica e popolare traffico e viabilità problemi dell'ambiente e del
territorio parchi e giardini trasporti nettezza urbana igiene sanità -
acquedotti e fognature illuminazione pubblica protezione civile;
3ª Commissione : cultura sport e tempo libero turismo pubblica istruzione
impianti sportivi assistenza servizi sociali – promozione del territorio.
Gli affari non espressamente elencati nei precedenti punti sono devoluti
alla competenza della 1ª commissione.
2. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni dell’Assemblea
dell’Unione. Esse svolgono le funzioni previste dallo Statuto e dal
Regolamento di funzionamento dell’Assemblea.
4. Le commissioni sono costituite in seno all’Assemblea con le modalità di
cui all’articolo 4.
5. La designazione dei consiglieri in rappresentanza dei diversi gruppi
consiliari è fatta dai medesimi consiglieri ed è comunicata al Presidente
dell’Assemblea, Al Presidente dell’Unione ed al Segretario dell’Unione.
La predetta comunicazione va fatta dal capo gruppo per iscritto oppure con
apposita dichiarazione a verbale nel corso di una seduta dell’Assemblea.
6. La nomina formale dei componenti designati avviene con provvedimento del
Presidente dell’Assemblea.
7 In caso di mancata designazione dei componenti o in caso di accordo non
raggiunto all'interno dei vari gruppi entro quindici giorni dall’adozione
del presente regolamento, provvede il Presidente dell’Assemblea nel
successivi quindici giorni.
8. Le commissioni durano in carica fino all’elezione della nuova Assemblea.
9. Le commissioni presentano all’Assemblea le determinazioni adottate sugli
argomenti sottoposti al loro esame.
10 . Con le stesse modalità stabilite per la designazione si procede anche
alla sostituzione dei componenti.
Articolo 6
Notizie sulla costituzione
1. Il Presidente dell’Assemblea, nella prima seduta utile, informa
l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni assembleari e di
ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e dei Vice
Presidenti di ciascuna di esse.
Articolo 7
Insediamento delle commissioni
1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro
quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è
convocata e presieduta dal Presidente dell’Assemblea.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede ad eleggere, nel
proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente.
3. L’elezione del Presidente e del Vice Presidente ha luogo con separate
votazioni a scrutinio segreto. Ogni Commissario può votare per un solo nome.
Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità
di voti, i più anziani di età.
Articolo 8
Convocazione
1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e ne
presiede le adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della
Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o impedimento. In
caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione
sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente
dell’Assemblea, al Presidente dell’Unione e al componente del Consiglio
Direttivo competente per materia.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta, in prima convocazione, la
presenza della maggioranza dei componenti della commissione. In seconda
convocazione, fissata ad un’ora di distanza dalla prima, la seduta è valida
con la presenza di un terzo dei componenti.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente della commissione di propria
iniziativa o su richiesta del Presidente dell’Unione.
6. Gli avvisi di convocazione, predisposti dal Segretario dell’Unione,
debbono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare ed essere
spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
7. In caso d’urgenza è ammessa anche la convocazione telegrafica o per fax
da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.
8. La convocazione può essere disposta anche su richiesta di almeno 1/5 dei
componenti della commissione, per la trattazione di uno specifico argomento
da porre all’ordine del giorno.
9. Ciascun Capogruppo può chiedere al Presidente la convocazione di una
specifica commissione su determinati argomenti.
10. Nel caso in cui la richiesta di convocazione provenga da 1/5 dei
componenti o da un Capogruppo, la riunione dovrà essere convocata entro i 10
giorni successivi.
11. Il segretario della commissione è tenuto ad accertarsi che nel giorno e
nell’ora previsti per la riunione non si svolgano sedute di altre
commissioni, avvalendosi del coordinamento dell’ufficio di Presidenza
dell’Assemblea, ove istituito.
Articolo 9
Funzionamento – Decisioni
1. Ogni commissione può essere assistita, per l’illustrazione degli
argomenti all’esame, funzionari e tecnici dell’ufficio e dagli eventuali
progettisti o consulenti incaricati dall’amministrazione. Ogni gruppo può
farsi assistere da un esperto senza diritto di voto e di compenso. Dopo
l’esame, gli argomenti trattati sono rimessi alle determinazioni
dell’Assemblea, corredati da una copia del verbale contenente il parere
espresso dalla commissione.
2. Le determinazioni delle commissioni si esprimono a maggioranza assoluta
di voti, resi nelle forme di legge.
3. Argomenti specifici e di particolare rilievo di competenza di più
commissioni potranno essere esaminati in sedute congiunte convocate su
richiesta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei componenti
dell’Assemblea o del Presidente di una commissione che lo ritenga opportuno.
4. Nei casi di riunione congiunta, ove si pervenisse a votazione, ogni
commissione si esprimerà ai sensi del precedente comma 2.
5. Per la validità della seduta congiunta è richiesta la presenza della metà
più uno dei componenti le commissioni.
6. Le decisioni della commissione congiunta sono valide allorché vengano
adottate con la maggioranza assoluta dei voti.
7. Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute
delle commissioni di cui non sia membro.
Articolo 10
Pubblicità delle riunioni
1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo quelle riservate
all’esame di argomenti che in Assemblea sarebbero da trattare in seduta
segreta.
2. Copia dell’avviso di convocazione viene trasmesso al Presidente
dell’Assemblea, al Presidente dell’Unione ed ai capigruppo ed esposto
all’albo pretorio dei singoli Comuni dell’Unione almeno 5 giorni prima della
riunione, ovvero almeno 24 ore prima nei casi d’urgenza.
3. La sala dove si tengono le riunioni deve essere arredata in modo che
possa essere consentita la presenza del pubblico senza arrecare disturbo
all’andamento dei lavori.
4. Riguardo al comportamento del pubblico ed ai poteri del Presidente, si
rinvia alla normativa prevista per il funzionamento delle sedute
dell’Assemblea o, in difetto, a alla normativa prevista per i consigli
comunali.
Articolo 11
Verbali
1. Il resoconto dei lavori viene riportato nel verbale delle riunioni
redatto dal Segretario, dal quale debbono risultare i nomi dei presenti, gli
argomenti trattati, le opinioni espresse e i voti riportati a favore o
contro e le astensioni su ogni proposta. Ciascuno dei componenti può
chiedere di far risultare a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Dal verbale debbono risultare, altresì, le mozioni presentate e i votate.
3. I verbali sono sottoscritti dal segretario, dal presidente della riunione
e da un componente. Ogni commissario può ottenere copia dei verbali ed
effettuare la rettifica di eventuali errori nella trascrizione del proprio
intervento.
4. Dal verbale deve risultare l’ora d’inizio e di termine dei lavori.
Articolo 12
Gettoni di presenza
1. Ai componenti di tutte le commissioni previste dal presente regolamento,
sia permanenti che temporanee, verrà corrisposta per ogni giornata di
effettiva partecipazione alle riunioni una indennità pari a quella
riconosciuta per la partecipazione alle sedute dell’assemblea, oltre al
rimborso delle spese forzose effettivamente sostenute a norma di legge.
2. A tal fine, ogni componente è tenuto a sottoscrivere l’apposito modulo
predisposto a cura del segretario, da trasmettere al competente ufficio
contabile per la liquidazione delle spettanze dovute.
Articolo 13
Conferenza dei capigruppo
1. A tutti gli effetti di legge la conferenza dei capigruppo, ove istituita,
è equiparata alle commissioni assembleari permanenti.
Articolo 14
Partecipazione del Presidente dell’Unione
1. Il Presidente dell’Unione ed i componenti del Consiglio Direttivo hanno
diritto e, se espressamente richiesti, l'obbligo di prendere parte alle
sedute delle commissioni.
Articolo 15
Assegnazione affari
2. Il Presidente dell’Assemblea assegna alle singole commissioni, secondo il
criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli
argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere.
3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti
dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il
Presidente dell’Assemblea può fissare un termine più breve.
4. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è
adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della
commissione competente.
5. In caso di urgente necessità la conferenza dei Capi gruppo, appositamente
convocata dal Presidente dell’Assemblea, può stabilire che un argomento
venga sottoposto direttamente all’esame dell’Assemblea.
Articolo 16 Indagini conoscitive
1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti
sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del
Segretario dell’Unione, dei Dirigenti e dei titolari degli Uffici, nonché
degli Amministratori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizIone di atti
e documenti.
Articolo 17
Commissioni speciali o di inchiesta, di controllo e di garanzia
1 L’Assemblea può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di
inchiesta nonché commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione,
determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il
numero dei componenti e la partecipazione numerica.