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REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 1 Istituzione e funzioni
1. Allo scopo di rendere più funzionali i lavori dell’Assemblea dell’Unione vengono istituite commissioni di Consiglieri aventi funzioni consultive, referenti, di controllo e di indagine nelle materie di competenza dell’Unione, sia istituzionale che delegate.
2. Esse si distinguono in permanenti e temporanee o speciali.

Articolo 2 Commissioni temporanee
1. Le commissioni temporanee o speciali possono essere costituite dall’Assemblea ove si ravvisi la necessità di acquisire elementi di conoscenza o di effettuare indagini su un determinato argomento o proposta.
2. Alla relativa costituzione provvede l’Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti l’Assemblea. La richiesta deve essere motivata ed iscritta all’odg della prima riunione assembleare utile.
3. La composizione, l’oggetto dell’incarico, il numero dei commissari e la durata vengono stabiliti di volta in volta dall’Assemblea su proposta della Conferenza dei capigruppo (ove istituita).
4. La durata in carica di tali commissioni si conclude con l’esaurimento dell’incarico e la relazione finale all’Assemblea. Esse hanno natura eminentemente referente.

Articolo 3 Commissioni Permanenti
1. Le commissioni permanenti, svolgendo lavori preparatori che si concludono con l’espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti, sono organismi di consultazione sulle materie loro attribuite e perseguono lo scopo di consentire ai Consiglieri di partecipare attivamente all’esame e all’approfondimento delle questioni sottoposte alla deliberazione o all’attenzione dell’Assemblea.
2. Sono costituite all’inizio di ogni tornata amministrativa e durano in carica fino alla scadenza dell’Assemblea.
3. Al loro esame devono essere rimesse, in ogni caso, le proposte inerenti ai provvedimenti concernenti gli atti aventi natura regolamentare. In tal caso la commissione interessata assume le funzioni redigenti.

Articolo 4 Composizione delle commissioni permanenti
1. Ogni commissione permanente è costituita da quattro Consiglieri, in rappresentanza di ciascuno dei quattro Comuni dell’Unione.
2. Un Consigliere può far parte di una sola commissione.
3. In caso di impedimento di un componente a partecipare alla riunione della commissione, questi potrà essere sostituito da un altro Consigliere appartenente sempre al medesimo Comune, previa comunicazione al Presidente della commissione.
4. Il Presidente dell’Unione o il componente del Consiglio Direttivo delegato per materia in via permanente o per lo specifico, assistito ove ne sia ritenuta la necessità dai funzionari competenti, svolge le funzioni di relatore sugli argomenti all’ordine del giorno della riunione.
6. Ogni commissione è assistita da un segretario nominato fra gli stessi componenti, che ne cura la relativa verbalizzazione secondo quanto meglio specificato all’art.11.

Articolo 5 Istituzione delle commissioni permanenti
1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
1ª Commissione : affari generali - personale bilancio patrimonio tributi finanze economato – servizi demografici polizia locale commercio, industria e artigianato servizi meccanografici ed informatici;
2ª Commissione : lavori pubblici urbanistica edilizia privata edilizia economica e popolare traffico e viabilità problemi dell'ambiente e del territorio parchi e giardini trasporti nettezza urbana igiene sanità - acquedotti e fognature illuminazione pubblica protezione civile;
3ª Commissione : cultura sport e tempo libero turismo pubblica istruzione impianti sportivi assistenza servizi sociali – promozione del territorio.
Gli affari non espressamente elencati nei precedenti punti sono devoluti alla competenza della 1ª commissione.
2. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni dell’Assemblea dell’Unione. Esse svolgono le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento dell’Assemblea.
4. Le commissioni sono costituite in seno all’Assemblea con le modalità di cui all’articolo 4.
5. La designazione dei consiglieri in rappresentanza dei diversi gruppi consiliari è fatta dai medesimi consiglieri ed è comunicata al Presidente dell’Assemblea, Al Presidente dell’Unione ed al Segretario dell’Unione.
La predetta comunicazione va fatta dal capo gruppo per iscritto oppure con apposita dichiarazione a verbale nel corso di una seduta dell’Assemblea.
6. La nomina formale dei componenti designati avviene con provvedimento del Presidente dell’Assemblea.
7 In caso di mancata designazione dei componenti o in caso di accordo non raggiunto all'interno dei vari gruppi entro quindici giorni dall’adozione del presente regolamento, provvede il Presidente dell’Assemblea nel successivi quindici giorni.
8. Le commissioni durano in carica fino all’elezione della nuova Assemblea.
9. Le commissioni presentano all’Assemblea le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
10 . Con le stesse modalità stabilite per la designazione si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Articolo 6 Notizie sulla costituzione
1. Il Presidente dell’Assemblea, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni assembleari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e dei Vice Presidenti di ciascuna di esse.

Articolo 7 Insediamento delle commissioni
1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente dell’Assemblea.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede ad eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente.
3. L’elezione del Presidente e del Vice Presidente ha luogo con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Articolo 8 Convocazione
1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede le adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente dell’Assemblea, al Presidente dell’Unione e al componente del Consiglio Direttivo competente per materia.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti della commissione. In seconda convocazione, fissata ad un’ora di distanza dalla prima, la seduta è valida con la presenza di un terzo dei componenti.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente della commissione di propria iniziativa o su richiesta del Presidente dell’Unione.
6. Gli avvisi di convocazione, predisposti dal Segretario dell’Unione, debbono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare ed essere spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
7. In caso d’urgenza è ammessa anche la convocazione telegrafica o per fax da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.
8. La convocazione può essere disposta anche su richiesta di almeno 1/5 dei componenti della commissione, per la trattazione di uno specifico argomento da porre all’ordine del giorno.
9. Ciascun Capogruppo può chiedere al Presidente la convocazione di una specifica commissione su determinati argomenti.
10. Nel caso in cui la richiesta di convocazione provenga da 1/5 dei componenti o da un Capogruppo, la riunione dovrà essere convocata entro i 10 giorni successivi.
11. Il segretario della commissione è tenuto ad accertarsi che nel giorno e nell’ora previsti per la riunione non si svolgano sedute di altre commissioni, avvalendosi del coordinamento dell’ufficio di Presidenza dell’Assemblea, ove istituito.

Articolo 9 Funzionamento – Decisioni
1. Ogni commissione può essere assistita, per l’illustrazione degli argomenti all’esame, funzionari e tecnici dell’ufficio e dagli eventuali progettisti o consulenti incaricati dall’amministrazione. Ogni gruppo può farsi assistere da un esperto senza diritto di voto e di compenso. Dopo l’esame, gli argomenti trattati sono rimessi alle determinazioni dell’Assemblea, corredati da una copia del verbale contenente il parere espresso dalla commissione.
2. Le determinazioni delle commissioni si esprimono a maggioranza assoluta di voti, resi nelle forme di legge.
3. Argomenti specifici e di particolare rilievo di competenza di più commissioni potranno essere esaminati in sedute congiunte convocate su richiesta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei componenti dell’Assemblea o del Presidente di una commissione che lo ritenga opportuno.
4. Nei casi di riunione congiunta, ove si pervenisse a votazione, ogni commissione si esprimerà ai sensi del precedente comma 2.
5. Per la validità della seduta congiunta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti le commissioni.
6. Le decisioni della commissione congiunta sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza assoluta dei voti.
7. Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non sia membro.

Articolo 10 Pubblicità delle riunioni
1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo quelle riservate all’esame di argomenti che in Assemblea sarebbero da trattare in seduta segreta.
2. Copia dell’avviso di convocazione viene trasmesso al Presidente dell’Assemblea, al Presidente dell’Unione ed ai capigruppo ed esposto all’albo pretorio dei singoli Comuni dell’Unione almeno 5 giorni prima della riunione, ovvero almeno 24 ore prima nei casi d’urgenza.
3. La sala dove si tengono le riunioni deve essere arredata in modo che possa essere consentita la presenza del pubblico senza arrecare disturbo all’andamento dei lavori.
4. Riguardo al comportamento del pubblico ed ai poteri del Presidente, si rinvia alla normativa prevista per il funzionamento delle sedute dell’Assemblea o, in difetto, a alla normativa prevista per i consigli comunali.

Articolo 11 Verbali
1. Il resoconto dei lavori viene riportato nel verbale delle riunioni redatto dal Segretario, dal quale debbono risultare i nomi dei presenti, gli argomenti trattati, le opinioni espresse e i voti riportati a favore o contro e le astensioni su ogni proposta. Ciascuno dei componenti può chiedere di far risultare a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Dal verbale debbono risultare, altresì, le mozioni presentate e i votate.
3. I verbali sono sottoscritti dal segretario, dal presidente della riunione e da un componente. Ogni commissario può ottenere copia dei verbali ed effettuare la rettifica di eventuali errori nella trascrizione del proprio intervento.
4. Dal verbale deve risultare l’ora d’inizio e di termine dei lavori.

Articolo 12 Gettoni di presenza
1. Ai componenti di tutte le commissioni previste dal presente regolamento, sia permanenti che temporanee, verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni una indennità pari a quella riconosciuta per la partecipazione alle sedute dell’assemblea, oltre al rimborso delle spese forzose effettivamente sostenute a norma di legge.
2. A tal fine, ogni componente è tenuto a sottoscrivere l’apposito modulo predisposto a cura del segretario, da trasmettere al competente ufficio contabile per la liquidazione delle spettanze dovute.

Articolo 13 Conferenza dei capigruppo
1. A tutti gli effetti di legge la conferenza dei capigruppo, ove istituita, è equiparata alle commissioni assembleari permanenti.

Articolo 14 Partecipazione del Presidente dell’Unione
1. Il Presidente dell’Unione ed i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto e, se espressamente richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

Articolo 15 Assegnazione affari
2. Il Presidente dell’Assemblea assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere.
3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente dell’Assemblea può fissare un termine più breve.
4. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
5. In caso di urgente necessità la conferenza dei Capi gruppo, appositamente convocata dal Presidente dell’Assemblea, può stabilire che un argomento venga sottoposto direttamente all’esame dell’Assemblea.

Articolo 16 Indagini conoscitive
1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario dell’Unione, dei Dirigenti e dei titolari degli Uffici, nonché degli Amministratori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizIone di atti e documenti.

Articolo 17 Commissioni speciali o di inchiesta, di controllo e di garanzia
1 L’Assemblea può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta nonché commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.


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