REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
Sommario
Art. 1 - Pubblicità delle sedute e degli scrutini
Art. 2 - Validita' delle adunanze e delle votazioni
Art. 3 - Convocazione
Art. 4 - Modalita' di avviso
Art. 5 - Visione delle proposte e verbalizzazione
Art. 6 - Attribuzioni della presidenza
Art. 7 - Prerogative dei singoli componenti
Art. 8 - Dimissioni
Art. 9 - Decadenza
Art. 10 - Costituzione dei gruppi
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Entrata in vigore
Art. 1 - Pubblicità delle sedute e degli scrutini
1) Le sedute dell'Assemblea dell’unione sono pubbliche. Su proposta del
Presidente le questioni che compromettano diritti di riservatezza di persone o gruppi possono essere trattate in seduta segreta.
2) Le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese, di norma per alzata di mano. Quando
però lo richieda almeno un terzo degli aventi
diritto al voto, lo scrutinio palese deve avvenire per appello nominale.
Le votazioni a scrutinio segreto sono eccezionali: avvengono solo quando afferiscono giudizi e
qualità personali oppure lo richieda oltre la metà degli aventi diritto al voto.
3) Le funzioni di scrutatore sono svolte d'ufficio dal segretario verbalizzante che può essere assistito da uno o
più collaboratori
dipendenti dell'ente.
In caso di scrutinio segreto, qualora anche un solo componente
dell’Assemblea espressamente lo richieda, ovvero - negli altri casi - per
decisione del Presidente, sono nominati scrutatori tre membri dell'assemblea
appartenenti a tre diversi gruppi ove esistenti.
art. 2 -
Validità delle adunanze e delle votazioni
1) La seduta e' dichiarata aperta dopo constatazione per appello nominale dei presenti da effettuarsi a cura del segretario con risultanze a verbale.
2) In ordine al quorum per la validità delle sedute si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30 della legge regionale n. 9/1986.
3) L'assemblea delibera validamente a maggioranza di voti favorevoli rispetto a quelli contrari. Disposizioni di legge o di statuto possono prevedere per specifici oggetti "quorum" strutturali e/o funzionali
più alti.
Gli astenuti obbligati (perché interessati) debbono assentarsi, mentre quelli volontari si computano ai fini del numero legale per l'adunanza, ma sono ininfluenti ai fini della votazione.
Le schede bianche o nulle nelle votazioni a scrutinio segreto sono equiparate al voto di astensione volontario dello scrutinio palese.
Art. 3 - Convocazione
1) L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria in concomitanza con
l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2) Si riunisce, altresì, in sessione straordinaria su determinazione del suo
Presidente; su richiesta del Presidente dell’Unione o del Consiglio
Direttivo; su richiesta di almeno due dei Consigli Comunali dei comuni che
fanno parte dell’Unione; su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti. In questi due ultimi casi, la seduta deve tenersi entro venti
giorni dalla richiesta per la trattazione degli argomenti proposti.
3) Qualora l’istanza di convocazione proviene da un solo consiglio comunale,
il presidente provvede ad inserire la trattazione dell’argomento richiesto
nell'o.d.g. della prima seduta utile.
Art. 4 – Modalità di avviso.
1) L'avviso di convocazione dell'assemblea - contenente i punti dell'o.d.g.
nonché la data, l'ora ed il luogo della seduta - deve essere diramato anche tramite fax al domicilio eletto dai singoli
componenti: almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per
l'adunanza in caso di sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima in
caso di sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima in caso di
sessione straordinaria urgente.
2) Non è consentito aggiungere alcun argomento all’o.d.g. già diramato se
gli atti relativi non sono messi a disposizione dei consiglieri almeno
ventiquattro prima.
3) L’ordine del giorno della seduta va comunicato ai Comuni dell’Unione per
l’affissione all’albo pretorio affinché ne sia data la più ampia diffusione.
Art. 5 - Visione delle proposte e verbalizzazione
1) Le proposte di deliberazione, munite dei pareri prescritti ai sensi
dell’art. 12 della legge regionale n. 30/2000, con i relativi fascicoli
debbono essere a disposizione presso l'ufficio di segreteria dell'ente per
la libera visione da parte degli interessati sin dal giorno di diramazione
degli avvisi di convocazione.
2) A cura del Segretario dell’Unione, di ogni argomento iscritto all’o.d.g.
e' redatto apposito verbale, che e' approvato dall'assemblea in una delle
sedute immediatamente successive a quella cui si riferisce.
Art. 6 - Attribuzioni della presidenza.
1) Chi presiede l'assemblea regola l'ordinato svolgimento della seduta e cura di assumere le iniziative più opportune a tale scopo, nel rispetto dei diritti delle minoranze e di chiunque - anche della maggioranza - parla a titolo personale.
2) Quando la lunghezza od il numero degli interventi rischia di pregiudicare l'espressione in tempo utile della determinazione di voto, il presidente sentiti i capigruppo può disporre il contingentamento degli interventi per singolo gruppo e/o limitare la durata di ciascun intervento ad un massimo di cinque minuti con breve replica anche per dichiarazione di voto non oltre il minuto.
3) Il presidente convoca l’Assemblea con apposito ordine del giorno;
rappresenta l’Assemblea e tutela le prerogative dei singoli consiglieri,
garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte all’Assemblea; convoca e presiede la
I^ Commissione affari istituzionali e atti normativi.
Art.7 - Prerogative dei singoli componenti.
1) I membri dell'assemblea, il cui status è equiparato a quello dei
consiglieri comunali, hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono
tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2) Hanno diritto di presentare proposte deliberative, adeguatamente istruite
e complete, che vanno rimesse in tempo utile alla segreteria dell'ente per
l'istruttoria e/o per l'espressione dei pareri; hanno, altresì, diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'assemblea,
nonché di presentare interrogazioni,
interpellanze ed ordini del giorno.
3) Le interrogazioni e le interpellanze, se non richiedono espressamente una
discussione in assemblea, possono avere risposta a cura del presidente
dell’Unione anche per iscritto con comunicazione diretta agli interroganti.
Per quelle che richiedono invece una discussione in assemblea, risponde
l'amministratore interpellato.
4) Le interrogazioni,le interpellanze e gli ordini del giorno sono discussi
in assemblea, di norma in coda alle sedute, secondo l'ordine cronologico o
in quello diverso eventualmente concordato con i capigruppo.
5) Gli ordini del giorno si concludono con un voto.
6) Ogni componente, in qualsiasi momento della presentazione, discussione o votazione di una proposta deliberativa, può far rilevare - con
una mozione d'ordine - la mancata osservanza di una norma di legge, di statuto o del presente regolamento. Il presidente decide immediatamente sulla correttezza del rilievo e provvede
di conseguenza.
Ogni componente può intervenire in qualsiasi momento per fatto personale.
Art. 8 - Dimissioni
1) Le dimissioni da componente l'assemblea sono immediatamente operanti dal momento in cui l'ente ne ha notizia giuridicamente certa.
2)Il consigliere subentrante, eletto dal consiglio comunale di appartenenza
del dimissionario, s'insedia nella carica in occasione della prima seduta
utile dell'organo: il presidente ne da' atto a verbale in sede di appello
nominale.
Art. 9 - Decadenza
1) Il componente dell'assemblea decade se risulta assente ingiustificato per
tre sedute consecutive, ovvero - anche se giustificato - per cinque. In
ambedue le circostanze l'interessato viene preavvertito del rischio di decadenza con segnalazione in calce all'avviso di convocazione dell'assemblea.
2) Ai fini della giustificabilità o meno dell'assenza si esprime
pubblicamente - con risultanza a verbale della seduta - il presidente via
via che i componenti sono chiamati per appello nominale.
3) Il componente che arriva in ritardo ovvero quello che si allontana
definitivamente dalla seduta anticipatamente rispetto alla sua conclusione,
non e' computato assente ai fini della decadenza se risulta aver partecipato
alla votazione di almeno uno dei punti all'o.d.g. della seduta.
4) Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si rimanda
all’art. 12 dello Statuto dell’Unione.
Art. 10 - Costituzione dei gruppi
1) I componenti l'Assemblea possono riunirsi in gruppi. Il numero minimo per la costituzione di un gruppo
è di tre componenti.
2) Eccezionalmente l'Assemblea con propria delibera, e previo parere della
"Commissione Affari Istituzionali e atti normativi" di cui appresso, può
ammettere la formazione di un gruppo costituito da soli due componenti: in
questo caso la richiesta deve pervenire per iscritto a firma congiunta di
ambedue gli interessati della denominazione del gruppo, con l'indicazione
del nominativo del capogruppo e sinteticamente delle ragioni di
eccezionalità che possano essere di supporto all'ammissione derogatoria
della costituzione del gruppo con due componenti invece di tre.
3)
E' altresì possibile l'esistenza di un gruppo costituito da soli due
componenti, quando un gruppo originariamente formato da tre (o più)
componenti si sia ridotto a tale numero per dimissioni, decadenza o
trasmigrazione in altro gruppo di uno (o più) dei suoi precedenti
appartenenti.
4) In via meramente presuntiva, i membri eletti nei rispettivi consigli comunali in liste accomunate dallo stesso simbolo si considerano appartenenti ad un unico gruppo. Coloro che non si trovano in questa condizione, ovvero che pur trovandovisi intendono
appartenere ad un gruppo diverso, dichiarano al presidente a quale gruppo
intendono aderire ovvero quello che all'uopo intendono formare "ex novo" con
indicazione, in quest’ultimo caso, della denominazione, degli altri
nominativi costituenti il numero minimo per la sua esistenza ed
eventualmente del capo-gruppo.
5) Con la stessa dichiarazione di appartenenza o con autonoma dichiarazione successiva da rendere al presidente, i partecipanti indicano il nominativo del proprio capo-gruppo. Qualora all'interno di un gruppo manchi una segnalazione univoca rispetto al capo-gruppo, il presidente pubblicamente in aperta seduta chiede agli interessati di esprimersi ovvero sospende brevemente l'adunanza per dar loro modo di riunirsi autonomamente e votare a maggioranza un nominativo.
6) In assenza di un capogruppo così scelto, si considera provvisoriamente
tale il componente del gruppo più anziano di età.
7) L’individuazione e la denominazione dei gruppi, la ripartizione al loro
interno dei componenti l'assemblea (quindi la loro consistenza),
l’indicazione dei rispettivi capi-gruppo sono formalizzati da uno o più
atti di determinazione del presidente a contenuto meramente ricognitivo
(presa d'atto) delle scelte autonomamente fatte dagli interessati.
Le determinazioni sono rese pubbliche attraverso esternazione del presidente
nel corso della seduta e custodite agli atti della stessa a cura del
segretario.
8) Ciascun componente l'assemblea in qualsiasi momento, direttamente al
presidente o per iscritto alla segreteria dell'ente, può richiedere ed
ottenere rettifica delle determinazioni che lo riguardano.
Le rettifiche sono immediatamente esternate dal presidente se proposte in corso di seduta, ovvero portate alla prima seduta utile se rimesse alla segreteria dell'ente. Con l'esternazione divengono immediatamente operanti.
9) I componenti l'assemblea che non fanno alcuna dichiarazione o si defilano dai gruppi esistenti senza optare per altre o nuove aggregazioni, mantengono le prerogative riconosciute ai componenti come singoli, ma perdono quelle derivanti dall'associazione in gruppo assembleare. Al fine di poter esercitare quest'ultime prerogative possono essere
istituiti uno o
più gruppi misti (con un minimo di tre componenti) sulla
base di aggregazioni meramente tecniche. In caso di disaccordo il capogruppo
e' il componente più anziano di età.
10) I capigruppo sono costituiti in conferenza per essere consultati dal
presidente sull'organizzazione dei lavori della seduta (al fine del suo
regolare e più proficuo svolgimento), ovvero per dirimere contrasti
interpretativi sull'applicazione del presente regolamento.
Art. 11 - Commissioni
1) E’ costituita una commissione permanente di cui l'Assemblea si avvale a
carattere ordinario per la trattazione degli atti istituzionali e normativi
dell'ente e che per ciò viene denominata “ I^ Commissione affari
istituzionali ed atti normativi”.
2) La commissione e' nominata dall'Assemblea nel suo seno. Dura in carica ed opera per tutto il periodo di funzionamento dell'organo
che l'ha nominata e quindi cessa automaticamente dalle funzioni con
l'insediamento del nuovo organo assembleare.
3) Ha poteri istruttori e referenti sulle materie di competenza, in ordine alle quali deve essere consultata preventivamente all'assunzione di qualsiasi atto approvativo da parte dell'Assemblea.
4) Oltre alla predetta commissione permanente, l'Assemblea
può istituire e
nominare, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, altre
commissioni permanenti o speciali (di studio, di indagine, ecc.) con
funzioni istruttorie in ordine a tematiche particolari o settoriali, che
possono costituire oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea.
5) Le commissioni speciali durano in carica il tempo necessario
all'esaurimento del mandato di indagine o di studio e quindi cessano con la
presentazione all'assemblea delle conclusioni del proprio lavoro.
6) Quando le tematiche sono di particolare
complessità o hanno carattere
specialistico, i gruppi possono farsi rappresentare anche da soggetti
esterni all'assemblea, esperti o competenti nella materia. A questi ultimi -
non trattandosi di "consiglieri" - non si applica la vigente legislazione in
materia di indennità, permessi, aspettative.
7) Sia nel caso della commissione permanente che in quello di eventuali commissioni speciali valgono le seguenti norme fondamentali di funzionamento:
7.1) I lavori sono sempre pubblici. Il parere o le valutazioni cui
pervengono le commissioni sono raccolti in apposito registro, vergato a mano
e sottoscritto alla fine di ogni seduta dal presidente e da almeno due
membri.
Copia in estratto delle determinazioni più importanti o risolutive viene
pubblicata, a cura del segretario (o suo delegato), per otto giorni all'albo
dell'ente ed inserita d'ufficio nel fascicolo della deliberazione
assembleare di pertinenza.
7.2) In ossequio al principio di
proporzionalità, il rappresentante di
ciascun gruppo all'interno delle commissioni detiene un voto plurimo - che
vale cioè tanti voti quanti sono gli appartenenti al suo gruppo - sulla
base delle risultanze della seduta più recente.
7.3) La nomina del presidente
così come l'organizzazione dei lavori sono demandate all'autonomia decisionale delle singole
commissioni. La nomina del presidente avviene nella prima riunione ed e' comunicata al
presidente dell’Assemblea ed al Presidente dell’Unione. In assenza del presidente, presiede la riunione il componente più anziano di
età. Le commissioni sono validamente costituite e decidono con gli stessi criteri
stabiliti per l'assemblea, salvo che ogni rappresentante conta tante teste
(oltre che tanti voti) quanti sono gli appartenenti al suo gruppo.
7.4) I componenti gli altri organi, il revisore dei conti, i dirigenti
dell'ente - tempestivamente preavvertiti - possono in qualsiasi momento
essere convocati dalle commissioni per essere ascoltati in funzione del
parere o delle valutazioni da rendere all'assemblea.
Art. 12 - Entrata in vigore
1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua
pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione ed a quello dei comuni che ne
fanno parte.
2) Responsabile di detta pubblicazione è il Segretario dell’Unione, il quale
ne certifica l’esatto adempimento.
Approvato con deliberazione dell’Assemblea n. ______ del _________________
Pubblicato contemporaneamente per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio
dell’Unione e dei Comuni che la costituiscono dal _________ al ___________.
Entrato in vigore il _______________.
Dalla sede dell’Unione in Lucca Sicula, addì ___________
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
( Michele Valenti) (dott. Giovanni Oliveri)
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(dott.ssa Antonina Ferraro)