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UNIONE “ALTO VERDURA E GEBBIA”
COMUNI DI LUCCA SICULA, BURGIO, CALAMONACI E VILLAFRANCA SICULA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

• che i Sindaci dei Comuni di Lucca Sicula, Burgio, Calamonaci e Villafranca Sicula, in data 19 giugno 2003, previa approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.lgs 267/2000, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione denominata “Alto Verdura e Gebbia” per l’esercizio di taluni servizi e funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte;
• che i servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le risorse finanziarie ed i rapporti tra l’Unione medesima ed i Comuni che la compongono sono disciplinati dallo Statuto, che fa parte integrante e sostanziale del sopra detto atto costitutivo e che è stato approvato dai singoli consigli comunali a norma di legge;
• che all’art. 6 dello Statuto sono dettagliatamente elencati i servizi e le funzioni, tra cui quelli compresi nel comma 2 sono attivabili già dal primo anno;
• che l’art. 42, comma 3, stabilisce che le funzioni ed i servizi continueranno ad essere gestiti direttamente dai singoli comuni sino a che l’Unione non ne avrà avviato pienamente la gestione previa deliberazione unanime dei componenti del Consiglio Direttivo;
• che il Consiglio Direttivo, in questa prima fase, ha ritenuto di avviare alcuni servizi, considerati prioritari, tra i quali rientra quello per la gestione del servizio di protezione civile.

RITENUTO
necessario disciplinare la concreta attuazione e gestione del servizio, definendone le modalità di svolgimento.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
La gestione delle attività di Protezione Civile e dell’organizzazione dei relativi servizi nell’Unione si svolge secondo le modalità di cui alla Legge 59/97, al Decreto Legislativo 112/98, alla Legge 24 febbraio 1992 n. 225, alla L.R. n. 14/1998 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.Reg. n. 12/2001.

ART. 2 FINALITA’ E OBIETTIVI
Il presente disciplinare viene approvato per raggiungere i seguenti obiettivi:
1. attuazione, in ambito intercomunale delle attività di previsione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali;
2. individuazione degli interventi di prevenzione necessari per fronteggiare i rischi previsti;
3. adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi sia nell’ambito dei singoli comuni dell’Unione che nell’ambito sovracomunale;
4. predisposizione dei piani comunali e del piano intercomunale d’emergenza e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi regionali;
5. attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
6. utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi statali, regionali e provinciali.

ART. 3 FORME DI COORDINAMENTO E CONSULTAZIONE
Il Consiglio Direttivo dell’Unione, che equivale a conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, svolge funzioni di indirizzo e di verifica del funzionamento e dell’adeguatezza dei singoli progetti in materia di previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza.
All’uopo verrà costituito un apposito gruppo di lavoro formato dai tecnici di ciascun ente responsabili della Protezione Civile, referenti dei singoli comuni.
Il Comune di ___________________________, quale ente capofila, fungerà da Comune referente per la gestione associata, avvalendosi di un coordinatore responsabile all’uopo nominato dal Presidente dell’Unione.
Al Presidente dell’Unione competono i compiti e le funzioni che la vigente normativa in materia demanda ai sindaci.

ART. 4 COMPITI DEI SINGOLI COMUNI
Le indispensabili attività che ognuno dei referenti comunali deve porre in essere per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente disciplinare sono le seguenti:
1. predisposizione di un modello di intervento di protezione civile relativo al proprio comune contenente:
a. l’individuazione delle risorse di protezione civile presenti sul proprio territorio sia pubbliche che private;
b. l’elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni;
c. l’elenco dei referenti con relativi numeri di reperibilità con l’individuazione delle specifiche conoscenze in relazione alle diverse funzioni di sala operativa di protezione civile;
d. le eventuali aree di ammassamento attrezzature e punti di raccolta popolazione;
e. le zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l’esperienza storica si prevede corrano i maggiori rischi in caso di emergenza.
2. I referenti dovranno poi, in stretto accordo con l’ufficio anagrafico, tenere costantemente aggiornati gli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio.

ART. 5 COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA
I costi della presente gestione associata possono derivare da:
§ acquisto ed impiego di apparecchiature informatiche e di comunicazione, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza;
§ impiego di beni di consumo: telefono, fax, energia, carburante, cancelleria, modulistica, ecc.;
§ spese generali: formazione del personale, convegni, attività addestrative, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata;
§ spese di coordinamento della gestione associata.

Al termine del primo anno di funzionamento il Consiglio Direttivo verificherà l’andamento reale dei costi rispetto alle previsioni.

ART. 6 QUOTE DEI SINGOLI COMUNI
Il Coordinatore del servizio trasmetterà ai singoli Comuni aderenti la previsione delle spese per l’anno successivo, entro il termine stabilito per la predisposizione dei bilanci di previsione, al fine di consentire l’inserimento delle quote di spettanza di ogni Ente associato nel rispettivo strumento finanziario.

ART. 7 RENDICONTO DI GESTIONE
In concomitanza con l’adempimento di cui all’articolo precedente, il Coordinatore del servizio invia al Consiglio Direttivo dei Sindaci la relazione dettagliata dell’attività svolta dal Servizio di Protezione Civile con particolare riferimento a:
1. progetti attuati
2. redazione Piano di Protezione Civile
3. aggiornamento dei dati e dei contenuti del Piano
4. rapporti con gli Enti esterni
5. eventuali proposte di miglioramento
6. piano di formazione del personale impiegato.

ART. 8 RENDICONTO SPESE
Il Coordinatore del servizio compilerà con cadenza annuale, il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi all’Unione entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
I Comuni associati sono tenuti a rimborsare all’Unione, entro e non oltre un mese dall’esecutività della deliberazione di approvazione dei bilanci di previsione, la quota spesa di loro spettanza, definita in base al rendiconto di cui sopra.
Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato sulla base del numero degli abitanti di ciascun comune al 31 dicembre dell’anno precedente.
I Comuni associati provvedono a stanziare le somme occorrenti per la corresponsione dei compensi e delle spese di cui sopra nei propri bilanci, a partire dal corrente esercizio finanziario.

ART. 9 DURATA
La durata della gestione associata del servizio è pari a quella dell’Unione e potrà cessare soltanto per:
§ esaurimento del fine per il quale è istituita
§ disposizione di legge
§ scioglimento anticipato dell’Unione.

ART. 10 TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA GESTIONE
Nella considerazione della molteplicità e della difficoltà degli obiettivi, si conviene di fissare un sommario calendario degli adempimenti in modo da pervenire a risultati utili in tempi ragionevoli.
§ Le attività di base di cui all’art.4 da parte dei singoli comuni devono essere portate a termine indicativamente entro il mese di giugno 2004. Contemporaneamente l’Unione, provvederà ad assumere i necessari contatti con le altre componenti di protezione civile, statali, regionali e provinciali e con quelle del volontariato.
§ Occorrerà inoltre predisporre gli schemi e l’individuazione dei centri operativi comunali.
§ Occorrerà provvedere infine ad individuare un software comune necessario per l’informatizzazione del servizio.
§ Il collegamento tra i vari comuni avverrà attraverso la rete telematica sovracomunale.
§ Successivamente a questa prima fase, il gruppo di lavoro che all’uopo verrà costituito comincerà ad elaborare il piano intercomunale.

ART. 11 NUOVE ADESIONI ALLA GESTIONE ASSOCIATA
E’ consentita l’adesione alla gestione associata del servizio di protezione dell’Unione da parte di altri Comuni, previa approvazione del presente disciplinare, nel testo vigente all’atto di adesione, e previa deliberazione dell’Assemblea dell’Unione.
L’adesione alla gestione associata non dà diritto al riparto dei contributi regionali all’uopo assegnati all’Unione “Alto Verdura e Gebbia”, qualora l’Ente aderente non faccia parte della suddetta Associazione.

ART. 12 SCIOGLIMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
In caso di scioglimento della gestione associata l’eventuale patrimonio comune sarà ripartito fra i Comuni ancora associati, in proporzione alle quote versate dagli stessi durante l’ultimo triennio di adesione.

ART. 13 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
Il presente disciplinare potrà essere modificato in ogni momento, mediante l’adozione di conforme atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo.
 



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