Home - Atti e delibere - Disciplinari - Disciplinare gestione del servizio di polizia municipale
PREMESSO
che i Sindaci dei Comuni di Lucca Sicula, Burgio, Calamonaci e Villafranca Sicula, in data 19 giugno 2003, previa approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.lgs 267/2000, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione per l’esercizio di servizi e funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte;
che i servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le risorse finanziarie ed i rapporti tra l’Unione medesima ed i Comuni che la compongono sono disciplinati dallo Statuto, che fa parte integrante e sostanziale del sopra detto atto costitutivo e che è stato approvato dai singoli consigli comunali a norma di legge;
che all’art. 6 dello Statuto sono dettagliatamente elencati i servizi e le funzioni, tra cui quelli compresi nel comma 2 sono attivabili già dal primo anno;
che l’art. 42, comma 3, stabilisce che le funzioni ed i servizi continueranno ad essere gestiti direttamente dai singoli comuni sino a che l’Unione non ne avrà avviato pienamente la gestione previa deliberazione unanime dei componenti del Consiglio Direttivo;
che il Consiglio Direttivo, in questa prima fase, ha ritenuto di avviare alcuni servizi, considerati prioritari, tra cui quello di polizia municipale, che nel prosieguo sarà denominato Servizio di Polizia dell’Unione.
RITENUTO necessario disciplinare la concreta attuazione e gestione del servizio, definendone le modalità di svolgimento.
ART.1 FINALITA’
Scopo del presente disciplinare è la gestione coordinata dei servizi di Polizia Municipale, attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche già esistenti e disponibili presso gli enti, nonché delle altre che eventualmente saranno acquisite dall’Unione.
La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti.
ART.2 OGGETTO
I Comuni che costituiscono l’Unione mettono a disposizione i rispettivi Corpi o Servizi di Polizia Municipale ai fini della gestione in forma coordinata dei seguenti servizi:
• polizia urbana e rurale;
• polizia stradale;
• polizia amministrativa;
• polizia commerciale;
• polizia edilizia ed ambientale;
• polizia giudiziaria;
• polizia igienico-sanitaria;
• educazione stradale;
• servizi di controllo del territorio;
• servizi di informazione e comunicazione.
ART.3 FASI ATTUATIVE
Nella prima fase saranno avviati i servizi di vigilanza associata con riferimento alla:
• attivazione di servizio di controllo in tutto il territorio dell’Unione;
• formazione di un servizio di pattuglia specializzata su polizia stradale e commerciale.
Gradualmente i servizi di gestione associata potranno essere estesi alle altre attività di cui all’art. 2.
A ART.4 COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo l’attività di indirizzo e di controllo della gestione del servizio ed in particolare:
1. l’approvazione del programma di attività, degli atti d’indirizzo generali;
2. l’approvazione delle linee fondamentali organizzative e del regolamento di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 65/1986.
ART.5 AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata del servizio di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni che costituiscono l’Unione.
L’ambito territoriale di cui all’art.5, comma 5, della Legge 65/86 (che disciplina il porto dell’arma di servizio per gli addetti) è individuato nel territorio complessivo dei Comuni dell’Unione.
Sono consentite deroghe esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalle leggi.
ART.6
SISTEMA DIREZIONALE
Il sistema direzionale dell’attività di gestione è così articolato:
• il Sindaco è autorità locale di Polizia nel proprio Comune;
• il coordinamento del servizio è garantito dai Comandanti o Responsabili dei Comuni dell’Unione;
• il Consiglio Direttivo ha compiti di indirizzo generale;
• il Presidente dell’Unione o il Consigliere da lui delegato impartisce le direttive al Responsabile del servizio, il quale in tale veste si pone alle sue dirette dipendenze funzionali ed amministrative.
ART.7 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del servizio di polizia municipale dell’Unione (Comandante) è nominato dal Presidente dell’Unione tra i Comandanti o Responsabili degli enti ed è responsabile della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli addetti.
Il Comandante determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente dell’Unione o dal Consigliere delegato, risponde in ordine all’addestramento, alla disciplina ed all’impiego tecnico-operativo di tutto il personale addetto.
Il Comandante, tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione al servizio, della capacità e dei programmi di spesa destinati dall’Unione, redige una proposta di programma per la gestione annua del servizio e lo presenta al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre dell’esercizio precedente cui il programma si riferisce.
In sede di prima applicazione detto termine si intende entro trenta giorni dalla nomina.
ART. 8
PROGRAMMA ANNUALE
Nel programma annuale di cui al precedente articolo sono esposti:
- il piano di impiego del personale del servizio, suddiviso in zone, settori ed attività di intervento;
- le risorse materiali necessarie all’espletamento dei se4rvizi programmati, con indicazione analitica delle spese presunte;
- la previsione delle entrate derivanti dall’attività di repressione degli illeciti e delle contravvenzioni;
- l’eventuale il piano di formazione del personale, con indicazione delle risorse necessarie per farvi fronte.
Il Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio:
• verifica la possibilità di attuare il programma annuale per la gestione del servizio sulla base di un prospetto di conciliazione delle spese e delle entrate predisposto dal responsabile del servizio finanziario dell’Unione;
• verifica la compatibilità del programma con gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione generale;
• individua gli obiettivi annuali da assegnare al Responsabile del servizio;
• approva, con le eventuali modifiche ed integrazioni, il programma annuale redatto dal Responsabile del servizio.
Il programma annuale può essere modificato in corso d’esercizio con le medesime modalità previste per l’approvazione.
In sede di prima applicazione, il programma annuale di gestione del servizio viene approvato entro dalla presentazione da parte del Responsabile.
ART.9 ADDETTI AL SERVIZIO
Gli addetti al Servizio di polizia dell’Unione sono gli appartenenti ai corpi o servizi dei comuni che ne fanno parte e che siano all’uopo comandati o convenzionati o comunque utilizzati.
Sono addetti, altresì, le eventuali unità che l’Unione dovesse assumere mediante ricorso al reclutamento esterno, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto.
Gli addetti al Servizio di Polizia dell’Unione esercitano le funzioni istituzionali previste dagli artt. 3 e 5 della legge 65/1986 e dall’art. 4 della legge regionale 17/1990.
Gli atti relativi alle operazioni compiute dagli addetti nell’espletamento delle funzioni istituzionali saranno formalizzati come atti del Servizio di Polizia dell’Unione.
Il trattamento giuridico ed economico fondamentale dei singoli operatori che sono impiegati nel servizio resta disciplinato ed assicurato dalle amministrazioni di appartenenza in base alle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti.
Il trattamento economico accessorio, come disciplinato dalla normativa contrattuale del comparto, è a carico dell’Unione.
ART.10 RIPARTO SPESE STRAORDINARIE COMUNI
Qualora l’Unione non disponga di fondi propri, o comunque nel caso in cui questi non siano sufficienti per assicurare il regolare svolgimento del servizio, i singoli Comuni si ripartiranno le spese in misura proporzionata alla popolazione.
Nei casi di cui al comma precedente i Comuni provvederanno al conferimento della loro quota parte nei tempi che il Consiglio Direttivo indicherà.
ART.11 PROPRIETA’ DEI BENI ACQUISTATI
I beni acquisiti con i fondi dell’Unione per l’espletamento delle funzioni previste dal presente disciplinare sono di proprietà della stessa.
ART.12
PROVENTI DA SANZIONI
Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni accertate dagli addetti al Servizio di Polizia dell’Unione sono di spettanza dell’Unione.
ART. 13
SEDE PRINCIPALE
La sede principale del servizio di polizia municipale dell’Unione è localizzata nel comune di _________________________________, presso i locali uffici della polizia municipale.
Gli uffici di polizia municipale degli altri comuni dell’Unione sono considerati come sedi distaccate.
ART.14 DISPOSIZIONI FINALI
I rapporti tra i comuni dell’Unione nella materia di che trattasi sono regolati dal presente disciplinare e dal regolamento organizzativo, che, sulla base delle disposizioni contenute nel presente atto, che sono da considerarsi quali criteri generali, sarà approvato dal Consiglio Direttivo.
Il regolamento del servizio di polizia municipale e dell’eventuale corpo associato, deve contenere almeno i seguenti contenuti essenziali:
- armonizzazione con le norme generali di organizzazione dei singoli enti dell’Unione;
- contingentamento e suddivisione del personale addetto in:
a) responsabile (comandante);
b) addetti al coordinamento e controllo, tra cui due vice comandanti;
c) operatori;
- la disciplina delle relazioni con gli uffici e servizi dei comuni dell’Unione, le modalità di indirizzo e controllo da parte dei competenti organi, la dipendenza funzionale, l’impiego tecnico-operativo e il potere disciplinare nei confronti degli addetti;
- la disciplina delle ulteriori competenze rimesse al potere regolamentare dalla legge n. 65/1986, dalla legge regionale n. 17/90 e dal presente disciplinare;
- la disciplina di erogazione del trattamento economico accessorio, secondo un accordo decentrato sottoscritto in sede di delegazione trattante, costituita dalle delegazioni dei singoli enti.