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UNIONE “ALTO VERDURA E GEBBIA”
COMUNI DI LUCCA SICULA, BURGIO, CALAMONACI E VILLAFRANCA SICULA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL’UNIONE

PREMESSORITENUTO
necessario disciplinare la concreta attuazione e gestione del servizio, definendone le modalità di svolgimento.

ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente disciplinare si intende :
per impianto sportivo il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
per attività sportiva la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico , amatoriale, ricreativo o rieducativo;
per forme di utilizzo e gestione le modalità con le quali l’Unione concede l’utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
per concessione in uso il provvedimento con il quale l’Unione autorizza l’uso dell’impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
per corrispettivo l’importo che l’Unione corrisponde al concessionario o al gestore dell’impianto;
per tariffa la somma che l’utente deve versare all’Unione o al Concessionario per l’utilizzo dell’impianto;
per impianto a rilevanza imprenditoriale quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l’Unione.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA’
Il presente disciplinare ha per oggetto il regolamento delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà dei singoli comuni che fanno parte dell’Unione e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti o da terzi.
Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
L’uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza sovracomunale e impianti minori.
Sono impianti di rilevanza sovracomunale quelli che per dimensioni, per destinazione d’uso prevalente, per ampiezza dell’utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l’unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale dell’Unione.
Alla data di adozione del presente disciplinare sono individuati quali impianti di rilevanza sovracomunale i seguenti impianti :Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici e acquisiti in uso dalla Provincia.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di rilevanza sovracomunale possono essere posti a carico del bilancio dell’Unione.

ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO.
Gli impianti sportivi dei Comuni dell’Unione sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
Per questo ogni Comune li mette a disposizione degli organismi a rilevanza pubblica e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
A tal fine sono da considerare di interesse pubblico : ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE
Sono competenti in materia di impianti sportivi , ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
  1. l’Assemblea dell’Unione;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. i Dirigenti.
ART. 6 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
Spettano all’Assemblea dell’Unione poteri di indirizzo e di programmazione, quali:ART. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo :
individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra l’Unione e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine :
    •  alla concessione in uso degli impianti sportivi mediante la scelta dei criteri generali da applicare per l’assegnazione degli spazi;
     •  alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base degli schemi di convenzione approvati dall’Assemblea;
la determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti;
l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

ART. 8 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI
Spetta ai Dirigenti :
• provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi  in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica secondo le modalità stabilite dai successivi art. 9 e 10 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Municipale;
•  rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
•  stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
•  esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II Criteri generali per l’uso degli impianti sportivi

ART. 9 - CONCESSIONE IN USO
Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive , associazioni , enti di promozione sportiva e, per ultimo, ai privati che ne facciano richiesta (ai privati dopo aver soddisfatto le precedenti richieste), per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità .
Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici possono essere concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
L’uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l’esecuzione di provvedimenti dell’autorità preposta.
La concessione in uso dell’impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Gli interessati che intendono usufruire degli impianti (a seconda se siano di interesse sovracomunale o di interesse locale) sono tenuti a presentare all’inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice al Presidente dell’Unione o dell’Amministrazione Comunale in cui risiede, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.
L’utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.
Per questo motivo i Consigli di Circolo e di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l’impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità , inviano all’Unione e/o alle Amministrazioni Comunali il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all’inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 ottobre.
In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell’anno precedente.
Il Dirigente competente sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Circolo o di Istituto , nel caso di palestre scolastiche e, nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio Direttivo di cui all’art. 7,lettera a) del presente disciplinare, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.
Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
L’assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all’inizio dell’anno sportivo con le società interessate.
In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto , hanno precedenza le società che svolgono attività federale.
Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 11 - MODALITA’ DI UTILIZZO
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali , una volta concessi , devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
L’accesso agli impianti sportivi , fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari dell’Unione, del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Unione e/o la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche ) da qualsiasi responsabilità .
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’utente è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione competente.
A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
Un responsabile, nominato dall’utente, deve sempre essere presente nell’impianto durante l’orario assegnato e deve segnalare al custode l’eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
L’amministrazione concedente non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato :
• sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno delle palestre e dei locali annessi agli impianti sportivi;
• utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
• detenere le chiavi di accesso dell’impianto;
• depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
• utilizzare l’impianto fuori dagli orari autorizzati;
• svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 12 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI
Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì .
Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari.

ART.13 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma annuale ,ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi o più lunghi.
L’orario concesso si intende utilizzato e,se del caso, dovrà essere pagato dall’utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART.14 – RINUNCIA
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un congruo anticipo di almeno 30 gg. se trattasi di concessione di tipo annuale e di almeno 48 ore se trattasi di concessione temporanea di breve durata.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva gli spazi resisi disponibili saranno assegnati a chi ne faccia richiesta successivamente.

ART. 15 – SOSPENSIONE
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall’autorità concedente e/o dall’Istituto scolastico cui fa capo l’impianto , per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi della Gioventù, Campionati Studenteschi, congressi e manifestazioni extrasportive di rilievo, quando il Comune non disponga di altri spazi, etc.) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
Nei casi sopradescritti l’Autorità concedente o l’Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Dirigente del servizio competente.
Per le sospensioni nulla è dovuto dai concessionari d’uso.

ART.16- REVOCA
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo .
L’Unione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART.17 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive : concerti , riunioni , congressi ecc, compatibilmente con l’attività sportiva programmata.
Le tariffe per l’utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - AGIBILITA’ IMPIANTI
L’uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.
Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III° Criteri generali per la gestione degli impianti sportivi

ART.19 - MODALITA’ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Gli impianti sportivi possono essere gestiti in una delle forme previste dall’art. 30 del D.Lgs.vo 267/2000.
Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

ART. 20 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE
La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale (intendendosi con tale termine gli impianti sportivi minori) può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
L’Unione verifica che lo statuto o l’atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni :
• assenza di finalità di lucro;
• democraticità della struttura:
• elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti:
• obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario.

Il Consiglio Direttivo definisce con proprio atto :

La buona gestione e conduzione dell’impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l’eventuale rinnovo della medesima.

ART.21- GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE
La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale (intendendo con detto termine gli impianti di grandi dimensioni e di rilevanza sovracomunale), viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
Gli anzidetti impianti possono, altresì, essere concessi a terzi per affidamento diretto solo a favore delle società e/o associazioni locali rappresentative e portatrici di un interesse condiviso dalla comunità in cui operano.
La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere :
- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone all’Unione e/o Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dall’Unione e/o dai singoli Comuni che ne fanno parte;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell’impianto a carico del concessionario;

Con proprio atto il Consiglio Direttivo definirà inoltre :
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Unione e/o Comune e concessionario ;
- la durata della concessione.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali , ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all’interno dell’impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 22- CONTABILITA’ E RENDICONTO
Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e entrate relative alla gestione dell’impianto.
La contabilità relativa all’attività commerciale va separata da quella istituzionale e va presentata annualmente con nota integrativa dal concessionario.
Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell’anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell’esercizio successivo.

ART. 23 - REVOCA CONCESSIONE
Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli art. 20 e 21 sono revocate dall’Autorità quando:
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni.
- la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto sia tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
- i pagamenti delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

ART. 24 - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE , ANCHE IN AMPLIAMENTO, E PER LA GESTIONE
Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia .

TITOLO IV° Tariffe

ART. 25 - DETERMINAZIONE TARIFFE
Per l’uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dal Consiglio Direttivo in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo.
Le tariffe possono essere :
- orarie ( ad es. per gli allenamenti );
- a prestazione ( ad. es. per lo svolgimento di gare );
- a percentuale sugli incassi connessi all’uso degli impianti ( ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro .

ART. 26- MODALITA’ DI PAGAMENTO.
L’uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata al concessionario; negli altri casi all’Unione o al Comune.
Dell’avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte dell’Unione o del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società , gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l’uso degli impianti.
Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull’incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
La concessione dell’impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.
Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall’uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
A garanzia dei pagamenti può richiedersi il pagamento di polizza fideiussoria, o cauzione .

ART.27 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
L’uso degli impianti è concesso a titolo gratuito alle scuole materne, elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l’attività pomeridiana .

TITOLO V° Disposizioni transitorie e finali

ART. 28 –RINVII
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia :
- al D. Lgs.vo 267/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 23/96 per l’acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n.91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 29 - NORME TRANSITORIE
Le disposizioni del presente disciplinare inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all’entrata in vigore delle norme regolamentari.
Restano in vigore le eventuali convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite .
E’ in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente disciplinare.
Il presente disciplinare entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
All’entrata in vigore del presente disciplinare sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.


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