UNIONE “ALTO VERDURA E GEBBIA”
COMUNI DI LUCCA SICULA, BURGIO, CALAMONACI E VILLAFRANCA SICULA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DELL’UNIONE
PREMESSO- che i Sindaci dei Comuni di Lucca Sicula, Burgio, Calamonaci e Villafranca
Sicula, in data 19 giugno 2003, previa approvazione dei rispettivi Consigli
Comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.lgs 267/2000, hanno
sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione per l’esercizio di servizi e
funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte;
- che i servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il
funzionamento, le risorse finanziarie ed i rapporti tra l’Unione medesima ed
i Comuni che la compongono sono disciplinati dallo Statuto, che fa parte
integrante e sostanziale del sopra detto atto costitutivo e che è stato
approvato dai singoli consigli comunali a norma di legge;
- che all’art. 6 dello Statuto sono dettagliatamente elencati i servizi e le
funzioni, tra cui quelli compresi nel comma 2 sono attivabili già dal primo
anno;
- che l’art. 42, comma 3, stabilisce che le funzioni ed i servizi
continueranno ad essere gestiti direttamente dai singoli comuni sino a che
l’Unione non ne avrà avviato pienamente la gestione previa deliberazione
unanime dei componenti del Consiglio Direttivo;
- che il Consiglio Direttivo, in questa prima fase, ha ritenuto di avviare
alcuni servizi, considerati prioritari, tra i quali rientra quello della
“gestione degli impianti sportivi dell’Unione”;
RITENUTOnecessario disciplinare la concreta attuazione e gestione del servizio,
definendone le modalità di svolgimento.
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente disciplinare si intende :
per
impianto sportivo il luogo opportunamente attrezzato destinato alla
pratica di una o più attività sportive;
per
attività sportiva la pratica di una disciplina sportiva svolta a
livello agonistico , amatoriale, ricreativo o rieducativo;
per
forme di utilizzo e gestione
le modalità con le quali l’Unione concede l’utilizzo di un impianto o ne
concede la gestione a terzi;
per
concessione in uso il provvedimento con il quale l’Unione autorizza
l’uso dell’impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
per
corrispettivo l’importo che l’Unione corrisponde al concessionario o
al gestore dell’impianto;
per
tariffa la somma che l’utente deve versare all’Unione o al
Concessionario per l’utilizzo dell’impianto;
per
impianto a rilevanza imprenditoriale quello in grado di produrre
utili per la gestione nonché proventi per l’Unione.
ART. 2 - OGGETTO E FINALITA’
Il presente disciplinare ha per oggetto il regolamento delle forme di
utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà dei singoli
comuni che fanno parte dell’Unione e degli impianti sportivi acquisiti in
uso da altri Enti o da terzi.
Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica
dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di una
organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle
strutture destinate allo sport.
L’uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli
interessi generali della collettività.
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza sovracomunale
e impianti minori.
Sono impianti di rilevanza sovracomunale quelli che per dimensioni, per
destinazione d’uso prevalente, per ampiezza dell’utenza servita, per le
attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l’unico
impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni
sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare
gare a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale,
assolvendo funzioni di interesse generale dell’Unione.
Alla data di adozione del presente disciplinare sono individuati quali
impianti di rilevanza sovracomunale i seguenti impianti :
- la piscina comunale di Villafranca Sicula;
- i campi sportivi dei singoli comuni;
- i campi da tennis del comune di Burgio e Calamonaci;
- la palestra comunale di Calamonaci dotata di campo da pallavolo e
pallacanestro;
- campi di calcetto di Villafranca Sicula e Lucca Sicula;
- la palestra comunale di Villafranca Sicula.
Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi
quelli annessi agli Istituti Scolastici e acquisiti in uso dalla Provincia.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
rilevanza sovracomunale possono essere posti a carico del bilancio
dell’Unione.
ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO.
Gli impianti sportivi dei Comuni dell’Unione sono destinati a favorire la
pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
Per questo ogni Comune li mette a disposizione degli organismi a rilevanza
pubblica e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse
pubblico.
A tal fine sono da considerare di interesse pubblico :
- l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l’attività sportiva per le scuole;
- l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni
ufficiali organizzati da organismi e/o associazioni riconosciuti dal CONI;
- l’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE
Sono competenti in materia di impianti sportivi , ciascuno per la parte
indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
- l’Assemblea dell’Unione;
- il Consiglio Direttivo;
- i Dirigenti.
ART. 6 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
Spettano all’Assemblea dell’Unione poteri di indirizzo e di programmazione,
quali:
- l’individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli
impianti sportivi sovracomunali al fine di razionalizzare il loro utilizzo e
permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- l’individuazione degli impianti sportivi di rilevanza sovracomunale di
nuova costruzione o acquisizione;
- l’approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le
clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi,
sia minori che di rilevanza sovracomunale.
ART. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo :
individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti
tra l’Unione e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine :
• alla concessione in uso degli impianti sportivi mediante la scelta dei
criteri generali da applicare per l’assegnazione degli spazi;
• alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di
indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base degli schemi di convenzione approvati
dall’Assemblea;
la
determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti;
l’
affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
ART. 8 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI
Spetta ai Dirigenti :
• provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso
degli impianti sportivi in relazione alla attività scolastica, per le
attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica secondo le modalità stabilite dai successivi art. 9 e 10 e nel rispetto
dei criteri generali indicati dalla Giunta Municipale;
• rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
• stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli
impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
• esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
TITOLO II Criteri generali per l’uso degli impianti sportivi
ART. 9 - CONCESSIONE IN USO
Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive , associazioni
, enti di promozione sportiva e, per ultimo, ai privati che ne facciano
richiesta (ai privati dopo aver soddisfatto le precedenti richieste), per
lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero, nei limiti delle
disponibilità .
Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici
possono essere concessi in uso alle suddette società o privati solo in
orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità
delle scuole cui fanno capo.
L’uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione
amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche
per quanto riguarda l’esecuzione di provvedimenti dell’autorità preposta.
La concessione in uso dell’impianto dà diritto a esercitare esclusivamente
le attività sportive indicate nella concessione stessa.
ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Gli interessati che intendono usufruire degli impianti (a seconda se siano
di interesse sovracomunale o di interesse locale) sono tenuti a presentare
all’inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice al Presidente
dell’Unione o dell’Amministrazione Comunale in cui risiede, specificando
quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali
periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere
negli impianti richiesti.
L’utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato
alle necessità della scuola cui fanno capo.
Per questo motivo i Consigli di Circolo e di Istituto, in ottemperanza della
normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l’impiego delle palestre
scolastiche da parte della comunità , inviano all’Unione e/o alle
Amministrazioni Comunali il prospetto di utilizzo da parte della scuola
delle rispettive palestre all’inizio di ogni anno scolastico e comunque
non oltre il 31 ottobre.
In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle
palestre saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli
impianti sulla base degli orari utilizzati nell’anno precedente.
Il Dirigente competente sulla base di tutte le richieste pervenute e in
base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del
competente Consiglio di Circolo o di Istituto , nel caso di palestre
scolastiche e, nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio Direttivo
di cui all’art. 7,lettera a) del presente disciplinare, redige un piano di
utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.
Le
richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla
assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la
disponibilità residua delle strutture esistenti.
L’assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di
gare di campionato viene concordata all’inizio dell’anno sportivo con le
società interessate.
In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso
impianto , hanno precedenza le società che svolgono attività federale.
Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
ART. 11 - MODALITA’ DI UTILIZZO
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali , una volta concessi
, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività
diverse da quelle richieste e autorizzate.
L’accesso agli impianti sportivi , fatta eccezione per gli spazi riservati
al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici,
oltre ai funzionari dell’Unione, del Comune, della Provincia e della Scuola
(in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di
effettuare.
E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano
sprovvisti della relativa autorizzazione.
Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose
che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando
l’Unione e/o la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di
palestre scolastiche ) da qualsiasi responsabilità .
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati,
l’utente è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione competente.
A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza
R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi
comunali.
Un responsabile, nominato dall’utente, deve sempre essere presente
nell’impianto durante l’orario assegnato e deve segnalare al custode
l’eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività
sportiva.
L’amministrazione concedente non risponde di eventuali ammanchi lamentati
dagli utenti.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è
tassativamente vietato :
• sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso,
pena la revoca immediata della concessione;usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno delle palestre e dei
locali annessi agli impianti sportivi;
• utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di
genitori e accompagnatori;
• detenere le chiavi di accesso dell’impianto;
• depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri
locali senza una specifica autorizzazione scritta;
• utilizzare l’impianto fuori dagli orari autorizzati;
• svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
ART. 12 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI
Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività
sportive da lunedì al venerdì .
Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per
lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative
convenzioni stipulate con i concessionari.
ART.13 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta
è di norma annuale ,ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi o
più lunghi.
L’orario concesso si intende utilizzato e,se del caso, dovrà
essere pagato dall’utente fino a comunicazione di rinuncia.
ART.14 – RINUNCIA
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo)
deve essere fatta per iscritto e con un congruo anticipo di almeno 30 gg. se
trattasi di concessione di tipo annuale e di almeno 48 ore se trattasi di
concessione temporanea di breve durata.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva gli spazi resisi disponibili saranno
assegnati a chi ne faccia richiesta successivamente.
ART. 15 – SOSPENSIONE
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall’autorità
concedente e/o dall’Istituto scolastico cui fa capo l’impianto , per lo
svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi della
Gioventù, Campionati Studenteschi, congressi e manifestazioni
extrasportive di rilievo, quando il Comune non disponga di altri spazi, etc.)
o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
Nei casi sopradescritti l’Autorità concedente o l’Istituto Scolastico
interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare
comunicazione della sospensione agli utenti.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche
particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non
siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile
giudizio del Dirigente del servizio competente.
Per le sospensioni nulla è dovuto dai concessionari d’uso.
ART.16- REVOCA
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente
disciplinare, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso
previste dall’art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe
stabilite dal Consiglio Direttivo, il Dirigente ha facoltà di revocare la
concessione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del
concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di
eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun
indennizzo .
L’Unione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in
parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che
l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
ART.17 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di
manifestazioni non sportive : concerti , riunioni , congressi ecc,
compatibilmente con l’attività sportiva programmata.
Le tariffe per l’utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite
con atto del Consiglio Direttivo.
ART. 18 - AGIBILITA’ IMPIANTI
L’uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è
concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di
Vigilanza sul pubblico Spettacolo.
Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno
diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello
autorizzato dalle autorità competenti.
TITOLO III° Criteri generali per la gestione degli impianti sportivi
ART.19 - MODALITA’ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Gli impianti sportivi possono essere gestiti in una delle forme previste
dall’art. 30 del D.Lgs.vo 267/2000.
Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti
senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.
ART. 20 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE
La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale (intendendosi con
tale termine gli impianti sportivi minori) può essere concessa a Federazioni
Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni
Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative
e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino
capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
L’Unione verifica che lo statuto o l’atto costitutivo del concessionario
contengano le seguenti previsioni :
• assenza di finalità di lucro;
• democraticità della struttura:
• elettività e gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti:
• obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario.
Il Consiglio Direttivo definisce con proprio atto :
- i criteri di priorità con cui assegnare le concessioni (come ad esempio:
assegnazione alle società che operano nel quartiere presso cui si trova
l’impianto , oppure dare precedenza alle società sportive con più atleti , o
che fanno più attività per i giovani ecc.). In caso di domande per gestione
superiori alla disponibilità degli impianti prevedere la rotazione delle
gestioni, o incentivi alla fusione delle società.
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Unione e/o
Comune e il concessionario , con particolare riguardo alla suddivisione dei
compiti di manutenzione ordinaria ( a carico del gestore ) e straordinaria (
a carico dell’Unione e/o del Comune);
- la durata della concessione, che di norma è triennale e rinnovabile
annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 3, previa verifica
della convenienza e del pubblico interesse.
La buona gestione e conduzione dell’impianto dato in concessione è
condizione necessaria per il mantenimento e l’eventuale rinnovo della
medesima.
ART.21- GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE
La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza
imprenditoriale (intendendo con detto termine gli impianti di grandi
dimensioni e di rilevanza sovracomunale), viene lasciata nel rispetto della
procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
Gli anzidetti impianti possono, altresì, essere concessi a terzi per
affidamento diretto solo a favore delle società e/o associazioni locali
rappresentative e portatrici di un interesse condiviso dalla comunità in cui
operano.
La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere :
- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone all’Unione e/o Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dall’Unione e/o dai
singoli Comuni che ne fanno parte;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell’impianto a carico del concessionario;
Con proprio atto il Consiglio Direttivo definirà inoltre :
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Unione e/o
Comune e concessionario ;
- la durata della concessione.
Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o
clausole particolari da inserire nella convenzione, quali , ad esempio, la
facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli
tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione
della pubblicità fissa e mobile all’interno dell’impianto concesso, la
concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività
commerciale.
ART. 22- CONTABILITA’ E RENDICONTO
Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno
presentare rendiconto annuale delle spese e entrate relative alla gestione
dell’impianto.
La contabilità relativa all’attività commerciale va separata da quella
istituzionale e va presentata annualmente con nota integrativa dal
concessionario.
Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto
dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell’anno concluso e un
prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi
nell’esercizio successivo.
ART. 23 - REVOCA CONCESSIONE
Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli art. 20 e 21
sono revocate dall’Autorità quando:
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza
non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche
convenzioni.
- la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto sia tale da pregiudicare
l’incolumità e la salute degli utenti;
- i pagamenti delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo
superiore a tre mesi.
ART. 24 - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE , ANCHE IN AMPLIAMENTO, E PER LA
GESTIONE
Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in
ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate
dalla normativa vigente in materia .
TITOLO IV° Tariffe
ART. 25 - DETERMINAZIONE TARIFFE
Per l’uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utenti, il
pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dal
Consiglio Direttivo in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo.
Le tariffe possono essere :
- orarie ( ad es. per gli allenamenti );
- a prestazione ( ad. es. per lo svolgimento di gare );
- a percentuale sugli incassi connessi all’uso degli impianti ( ad es. per
manifestazioni o gare con pubblico pagante).
Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie
di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che
perseguono fini di lucro .
ART. 26- MODALITA’ DI PAGAMENTO.
L’uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe
stabilite dal Consiglio Direttivo, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata
della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a
terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata al concessionario;
negli altri casi all’Unione o al Comune.
Dell’avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte
dell’Unione o del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono
gli impianti e ne incassano le relative entrate.
Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società
, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a
pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le
registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base
delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l’uso degli
impianti.
Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni
non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale
sarà calcolata sull’incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi
delle imposte sugli spettacoli.
La concessione dell’impianto per manifestazioni non sportive viene
rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte
dei richiedenti.
Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente
articolo sono escluse dall’uso degli impianti, salva ogni azione per il
recupero delle somme dovute.
A garanzia dei pagamenti può richiedersi il pagamento di polizza
fideiussoria, o cauzione .
ART.27 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
L’uso degli impianti è concesso a titolo gratuito alle scuole materne,
elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo
scolastico e agli orari scolastici, compresa l’attività pomeridiana .
TITOLO V° Disposizioni transitorie e finali
ART. 28 –RINVII
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia :
- al D. Lgs.vo 267/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 23/96 per l’acquisizione degli impianti sportivi degli istituti
scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario
extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di
gestione in concessione;
- alla L. n.91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento
riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la
individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione
sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e
motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per
i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal
presente regolamento.
ART. 29 - NORME TRANSITORIE
Le disposizioni del presente disciplinare inerenti la gestione degli
impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva
all’entrata in vigore delle norme regolamentari.
Restano in vigore le eventuali convenzioni pluriennali in corso alla data di
adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite .
E’ in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare
contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute
nel presente disciplinare.
Il presente disciplinare entra in vigore alla data di esecutività della
delibera di approvazione.
All’entrata in vigore del presente disciplinare sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.