UNIONE “ALTO VERDURA E GEBBIA”
COMUNI DI LUCCA SICULA, BURGIO, CALAMONACI E VILLAFRANCA SICULA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI CANILE E
DELLE POLITICHE DEL RANDAGISMO
PREMESSO
• che i Sindaci dei Comuni di Lucca Sicula, Burgio, Calamonaci e Villafranca
Sicula, in data 19 giugno 2003, previa approvazione dei rispettivi Consigli
Comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.lgs 267/2000, hanno
sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione per l’esercizio di servizi e
funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte;
• che i servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il
funzionamento, le risorse finanziarie ed i rapporti tra l’Unione medesima ed
i Comuni che la compongono sono disciplinati dallo Statuto, che fa parte
integrante e sostanziale del sopra detto atto costitutivo e che è stato
approvato dai singoli consigli comunali a norma di legge;
• che all’art. 6 dello Statuto sono dettagliatamente elencati i servizi e le
funzioni, tra cui quelli compresi nel comma 2 sono attivabili già dal primo
anno;
• che l’art. 42, comma 3, stabilisce che le funzioni ed i servizi
continueranno ad essere gestiti direttamente dai singoli comuni sino a che
l’Unione non ne avrà avviato pienamente la gestione previa deliberazione
unanime dei componenti del Consiglio Direttivo;
• che il Consiglio Direttivo, in questa prima fase, ha ritenuto di avviare
alcuni servizi, considerati prioritari, tra i quali rientra quello del
“canile municipale e politiche di randagismo”, che nel prosieguo sarà
denominato servizio di canile dell’Unione e politiche del randagismo.
RITENUTO
necessario disciplinare la concreta attuazione e gestione del servizio,
definendone le modalità di svolgimento.
Art. 1 - Oggetto
Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione in forma associata del
servizio di canile e delle politiche del randagismo dell’Unione Alto Verdura
e Gebbia.
Art. 2 - Compiti
Il canile dell’Unione svolge i compiti attribuiti ai comuni dalla legge
regionale 3 luglio 2000, n. 15 avente ad oggetto “Istituzione dell'anagrafe
canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del
randagismo” e dalle circolari esplicative.
Esso provvederà, pertanto, alla cattura, al ricovero e alla custodia dei
cani randagi o vaganti e alla gestione del rifugio sanitario pubblico o del
rifugio per il ricovero ai sensi delle disposizioni dettate dagli articoli
11 e 12 della L.R. 15/2000.
Art.3 - Durata
La durata del presente disciplinare è uguale a quella dell’Unione.
Art. 4 - Funzionamento
L’Unione svolge il servizio a mezzo di propri rifugi sanitari o rifugi per
il ricovero, avvalendosi di uffici e personale a norma dell’art. 29 dello
statuto.
Il Presidente dell’Unione nomina il responsabile del servizio,
individuandolo tra i responsabili dei servizi e degli uffici dei comuni
oppure mediante contratti di diritto privato con professionalità esterne.
Al responsabile compete l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
concernenti il servizio secondo quanto disposto nel presente disciplinare,
compresi tutti gli atti che impegnano l’Unione verso l’esterno, la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo,
con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei
risultati, nell’ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.
Il regolamento di organizzazione, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo
su proposta del responsabile del servizio, definirà le modalità di
funzionamento e la dotazione organica del servizio, in base a quanto
stabilito dalle leggi e dallo statuto.
Art.5 - Relazione annuale
Il responsabile del servizio, almeno una volta l’anno, relaziona sulla
gestione del servizio e sui risultati acquisiti in relazione agli atti di
indirizzo formulati dagli organi di governo dell’Unione.
Art.6 - Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo competente per l’esame delle problematiche
concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della
gestione del servizio.
Esso, su proposta del responsabile del servizio, approva il programma
preventivo delle attività e il consuntivo della gestione associata, propone
lo schema di regolamento di organizzazione del servizio, procede, ove
ricorra il caso, alla definizione di accordi di programma o convenzioni con
altri enti e associazioni.
Art.7 - Oneri finanziari
Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione del servizio di regola si
provvede a mezzo dei fondi dell’Unione e dei contributi che potranno
pervenire dalla Regione, dalla Provincia Regionale, dallo Stato, Dall’Unione
Europea e da altri enti od associazioni.
Qualora i fondi dell’Unione non fossero sufficienti, ciascun Comune aderente
provvede a sostenere le spese derivanti dall’esercizio associato del
servizio.
A tal fine, le entrate che dovessero derivare dalla gestione del servizio
saranno destinate a coprire i costi.
Le eventuali tariffe saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
La partecipazione finanziaria di ciascun Comune è determinata sulla base del
criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le eventuali quote di partecipazione sono corrisposte all’Unione in due rate
di pari importo, entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno.
Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile del Servizio
redige apposito rendiconto delle spese sostenute e lo trasmette al Consiglio
Direttivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 8 - Norme finali e di rinvio
Le disposizioni del presente disciplinare equivalgono a criteri generali per
l’adozione del regolamento di organizzazione del servizio.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge e dei
regolamenti vigenti in materia.