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UNIONE “ALTO VERDURA E GEBBIA”
COMUNI DI LUCCA SICULA, BURGIO, CALAMONACI E VILLAFRANCA SICULA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFARI LEGALI

PREMESSO
• che i Sindaci dei Comuni di Lucca Sicula, Burgio, Calamonaci e Villafranca Sicula, in data 19 giugno 2003, previa approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.lgs 267/2000, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione per l’esercizio di servizi e funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte;
• che i servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le risorse finanziarie ed i rapporti tra l’Unione medesima ed i Comuni che la compongono sono disciplinati dallo Statuto, che fa parte integrante e sostanziale del sopra detto atto costitutivo e che è stato approvato dai singoli consigli comunali a norma di legge;
• che all’art. 6 dello Statuto sono dettagliatamente elencati i servizi e le funzioni, tra cui quelli compresi nel comma 2 sono attivabili già dal primo anno;
• che l’art. 42, comma 3, stabilisce che le funzioni ed i servizi continueranno ad essere gestiti direttamente dai singoli comuni sino a che l’Unione non ne avrà avviato pienamente la gestione previa deliberazione unanime dei componenti del Consiglio Direttivo;
• che il Consiglio Direttivo, in questa prima fase, ha ritenuto di avviare alcuni servizi, considerati prioritari, tra cui quello degli Affari Legali, che nel prosieguo sarà denominato Servizio Affari Legali.

RITENUTO
necessario disciplinare la concreta attuazione e gestione del servizio, definendone le modalità di svolgimento, al fine di ottimizzare le risorse ed ottenere, tramite la gestione associata dello stesso, indubbie economie di bilancio per i singoli comuni dell’Unione.


TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula di costituire e condurre in forma associata e coordinata Il Servizio Affari Legali dell’Unione Alto Verdura e Gebbia.

ART.1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 FINALITA'
La finalità che si intende conseguire con la presente convenzione è in primo luogo quella di ottenere economie di bilancio nelle attività di contenzioso legale ed amministrativo dell’Unione e dei singoli comuni che la costituiscono.

ART.3 OGGETTO
Oggetto della presente convenzione sono le modalità di costituzione e conduzione del Servizio per la gestione associata degli affari legali, che dovrà assicurare le seguenti prestazioni:
1. Cura del contenzioso amministrativo:
- redazione di memorie difensive avverso l’applicazione di sanzioni amministrative, con assistenza durante l’audizione presso l’amministrazione competente;
- opposizione davanti il Giudice di pace e/o davanti al Tribunale contro ingiunzioni di pagamento, decreti ingiuntivi e atti simili;
- difesa delle ragioni dell’Unione e dei singoli Comuni che ne fanno parte nelle cause davanti al Tribunale Amministrativo Regionale e davanti gli altri eventuali gradi del giudizio.
2. Redazione di pareri in materia amministrativa e nelle materie regolate da legislazioni speciali:
- normativa sul commercio, turismo e pubblici esercizi;
- normativa in materia di appalti pubblici di lavori e di pubbliche forniture di beni e servizi;
- normativa in materia di personale e di contratti;
- normativa in materia di debiti fuori bilancio.

ART.4 GESTIONE CONTENZIOSO
La gestione delle vertenze giudiziali – civili, penali e amministrative – costituisce la competenza propria del Servizio Affari Legali, il quale assicura la difesa dell’Unione e dei singoli Comuni che ne fanno parte a mezzo di professionisti esterni di volta in volta incaricati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART.5 COPERTURA FINANZIARIA
Per far fronte alla copertura finanziaria delle spese di gestione del servizio, si costituisce nel bilancio dell’Unione un fondo per gli affari legali tramite un apposito stanziamento a cui accedere alla bisogna.
Le spese per parcelle ed onorari relativi a contenziosi propri dell’Unione sono interamente a carico dell’apposito stanziamento del bilancio di quest’ultima.
Le spese per parcelle ed onorari relativi a contenziosi propri dei singoli Comuni dell’Unione, con determinazione del Consiglio Direttivo da assumersi in uno con la deliberazione di incarico, possono essere imputate a carico del bilancio dell’Unione per l’intero oppure nella misura massima del _________ (___________________________ per cento).

ART. 6 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Il Servizio Affari Legali è ricompreso, nell’ambito della struttura organizzativa dell’Unione, nel Settore I° - Amministrazione generale.
La responsabilità del Servizio sarà affidata con provvedimento del Presidente dell’Unione al dipendente sentito il Consiglio Direttivo.
Le risorse umane per il funzionamento del Servizio sono messe a disposizione dai Comuni dell’Unione come previsto nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione.
Il piano delle risorse può essere rivisto sulla base dell’effettivo fabbisogno evidenziato dal responsabile del Servizio ed approvato dal Consiglio Direttivo.
I dipendenti comandati e/o utilizzati presso il Servizio devono essere in possesso delle conoscenze tecnico-professionali necessarie al corretto espletamento dei compiti loro affidati.
Tali dipendenti mantengono il rapporto di lavoro con i rispettivi comuni di appartenenza, mentre, limitatamente al periodo di lavoro prestato per il Servizio, avranno diritto alle indennità o competenze comunque denominate previste dai vigenti contratti di categoria. Sempre limitatamente a questo periodo, i dipendenti in parola saranno coordinati dal Responsabile del Servizio, di cui sono tenuti a seguire le direttive.
Per quanto riguarda i dipendenti assegnati all’Ufficio Intercomunale per un periodo limitato nel mese, il responsabile del Servizio provvede, in accordo con le Amministrazioni di appartenenza, a stabilire i giorni e le ore di impiego del dipendente presso il Servizio stesso, così da garantire la sua piena funzionalità, tenuto conto dei peculiari adempimenti da svolgere e delle relative scadenze.
In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti assegnati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da determinare una turbativa al corretto espletamento del servizio, i Comuni si impegnano a far fronte a tali difficoltà nelle forme ritenute più idonee, su proposta del responsabile del Servizio e previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Ove l’urgenza non consenta la preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, le idonee soluzioni sono adottate, su proposta del responsabile dell’Ufficio, con determina dirigenziale, d’intesa con i Comuni eventualmente interessati al distacco di personale, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il responsabile del Servizio è individuato in un dipendente di categoria D in possesso di idonea professionalità.
In caso di sua assenza o impedimento, la responsabilità viene assunta temporaneamente ad interim dal dirigente del Settore I° - Amministrazione Generale, fatta salva la sua possibilità di delega.
Fermo restando che ogni amministrazione provvederà a corrispondere direttamente la retribuzione ai propri dipendenti, sia fondamentale che accessoria, il costo complessivo del personale è rapportato alla percentuale di tempo impiegato presso il Servizio Affari Legali dell’Unione, e concorre alla definizione del costo complessivo di funzionamento del Servizio.

ART. 7 ACCESSO AL FONDO
Al fondo di cui all’articolo 5 i singoli Comuni possono accedere in ragione del 25% dello stanziamento, ferma restando la precedenza delle spese relativi ai contenziosi propri dell’Unione.
Per particolari motivate esigenze, la predetta percentuale può essere sforata con unanime deliberazione del Consiglio Direttivo.
 



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